Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25683/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal claiming fixed registration duty applies to debt acknowledgments in VAT invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25683/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision. The agency argued that debt acknowledgments in VAT invoices should incur a fixed registration duty, but the lower court had applied a different rate. The court ruled that such acknowledgments are indeed subject to the fixed duty rate when based on VAT transactions, confirming the lower court's correct application of the law. Consequently, the appeal was rejected without any order regarding litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 tariffa parte prima D.P.R. 26/04/1986 n. 131; Art. 1 lett. b) tariffa parte seconda D.P.R. 26/04/1986 n. 131: Debt acknowledgments in enforceable titles subject to VAT registration duty incur the fixed rate established by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration duty fixed rate debt acknowledgment VAT enforceable title registration tax appeal dismissal commercial debt recognition aliquota d'imposta prorata di detrazione crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art.
Art. 1, lett. b) della tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento di debito - enunciato in un decreto ingiuntivo - è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa stabilita dall'art. 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
131, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 481
131, allorquando abbia per oggetto cessione di beni o prestazione di servizi in regime IVA (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 481; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2020, n. 13527
481; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2020, n. 13527).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32029/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Aiuto Garsia Giorgio; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 6 maggio 2019 n. 2670/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021) dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 6 maggio 2019 n. 2670/12/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l'omesso pagamento dell'imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di due decreti ingiuntivi, in relazione all'enunciazione contenuta in ciascuno di una ricognizione di debito, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Aiuto Garsia Giorgio avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani il 12 giugno 2016 n. 1164/01/2016.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in misura fissa in relazione alla natura professionale dei crediti riconosciuti. Aiuto Garsia Giorgio è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la ricognizione di debito - sui cui ciascun decreto ingiuntivo era stato fondato - fosse soggetta ad imposta di registro in misura fissa, anche in considerazione della soggezione ad IVA dell'operazione sottostante. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento di debito - enunciato in un decreto ingiuntivo - è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa stabilita dall'art. 1, lett. b), della tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che richiama l'art. 3 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, allorquando abbia per oggetto cessione di beni o prestazione di servizi in regime IVA (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 481; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2020, n. 13527). 1.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa in relazione all'enunciazione in ciascun decreto ingiuntivo di una ricognizione di debito per corrispettivo soggetto ad IVA, riferendosi ad un'obbligazione pecuniaria che trovava la sua radice causale nella stipulazione di una cessione di beni nell'esercizio di impresa commerciale ex artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

2. Valutandosi 'infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso non pu ssere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il