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Ordinanza — n. 25682/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25682/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25682/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il motivo è infondato. 1.1. Invero, si è in presenza dì una tipica fattispecie dì "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (tra le tante:

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25682/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, il giudice di appello ha ritenuto che l'inequivoca qualificazione del trasferimento di ramo aziendale dalla "VI.CAR.

Parole chiave

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fini dell'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine per frode iva imposta sull'utile imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
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Testo completo

te P4(-( ? ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32017/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Vitale Carmine, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Freda, con studio in Avellino, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 26 marzo 2019 n. 2620/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi ZA. dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021i dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 26 marzo 2019 n. 2620/02/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2011, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Vitale Carmine, nella qualità di socio della "VI.CAR. S.r.l.", con sede in Grottaminarda (AV), avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avelino il 30 novembre 2017 n. 1630/04/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il conferimento di ramo aziendale da parte della "VI.CAR. S.r.l." in altra società non comportasse la ripartizione di utili extracontabili per i soci. Vitale Carmine si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver motivato il rigetto dell'appello con una motivazione meramente apparente. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1. Invero, si è in presenza dì una tipica fattispecie dì "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, il giudice di appello ha ritenuto che l'inequivoca qualificazione del trasferimento di ramo aziendale dalla "VI.CAR.

S.r.l." alla "DIPRI S.r.l." (con rogito notarile del 22 novembre 2012) in termini di "conferimento" e non di "cessione" bastasse a stabilire l'infondatezza dell'avviso di accertamento, escludendo a monte la stessa verosimiglianza di un corrispettivo e, per conseguenza, di un utile divisibile tra í soci, stante il conseguente acquisto della partecipazione sociale ad esclusivo vantaggio della società conferente. Il che è soddisfacente sul piano della adeguatezza argomentativa.

2. Valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso non può che essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori, e distraendole a favore del difensore del controricorrente, Avv. Filippo Freda da Avellino, per dichiarato anticipo. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale