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Ordinanza — n. 25681/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on land reclamation contributions, ruling five-year prescription applies instead of ten-year term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25681/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had upheld the land reclamation consortium's claim. The taxpayer argued the ten-year prescription period applied to fixed contributions, while the consortium contended the standard period was correct. The court ruled that these contributions are periodic obligations subject to a five-year prescription limit under Article 2948 of the Civil Code, thereby overturning the lower court's application of the ten-year rule.

Regesto Legislator

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Art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Land reclamation contributions constitute periodic obligations subject to a five-year prescription period, not the ten-year term applicable to other debts.

Parole chiave

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land reclamation contributions five year prescription periodic obligations taxation of land civil code article 2948 prescription period tax commission decision esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma primo, num.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 2948 c.c
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283
4» (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283).
Cass., Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA CO sul ricorso 6911-2020 proposto da: ANDRISANI ALBERTO, anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato DAVIS EROS CUTUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GULLO; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA DI BRANDANO E METAPONTO, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 311/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata l'11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. Alberto Andrisani propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 311/1/2019, depositata 1'11 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l'appello del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella esattoriale notificata nei suoi riguardi dalla concessionaria per la riscossione dei tributi e relativa al pagamento di contributi dovuti al consorzio stesso, riferiti a terreni ricadenti in agro del Comune di Miglionico, per gli anni di imposta 2010-2015.

Il Consorzio si è costituito con controricorso. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: Ric. 2020 n. 06911 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- 1. Con l'unico motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma primo, num. 4 cod. civ.

Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell'accogliere il relativo motivo di appello del Consorzio, avrebbe erroneamente reputato che, con riguardo ai contributi consortili fissi, trovasse applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale e non, invece, il più breve termine di cui all'art. 2948 comma primo n. 4 cod. civ. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.

Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4» (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283). E' stato infatti argomentato che «in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno Ric. 2020 n. 06911 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -3- il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, né nell'entità, né nella durata. Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l'importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente" (Cass. n. 4283 del 2010, cit., in motivazione).

Va dunque confermato il principio di diritto secondo il quale «I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.

Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.» (Cass., Sez. 5, 10/12/2014, n.26013). Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, che applicherà il predetto Ric. 2020 n. 06911 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- principio compiendo ogni necessario accertamento in fatto ed esaminerà le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legi