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Ordinanza Interlocutoria — n. 25679/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Regional Tribunal regarding amended tax declaration deadlines and expedited settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25679/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Revenue Agency's appeal, ruling that the Regional Tribunal must first determine the outcome of the taxpayer's request for expedited debt settlement. The taxpayer argued that a supplementary declaration filed in 2006 could correct an omitted loss from a 2004 tax year, while the opposing party contested this interpretation of the tax code. The court decided to remand the case because the validity of the settlement request directly impacts the possibility of proceeding with the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 6 D.L. 119/2018: When a taxpayer's request for expedited tax debt settlement is pending, the cassation court must remand the case to the Regional Tribunal to determine the settlement's outcome before deciding the appeal.

Parole chiave

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tax appeal procedure expedited settlement request omitted tax loss supplementary declaration remand to Regional Tribunal IRPEF tax year automated tax control rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998
848/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
322 (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 43, D.P.R. 600/1973
Art. 6, D.L. 119/2018
Il controricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 30 maggio 2019 la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite.
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1 5 É, sul ricorso iscritto al n. 10402/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO Franza Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cambria, con studio in Messina, e dal Prof. Avv. Massimo Zaccheo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE E NEI CONFRONTI DI la "Riscossione Sicilia S.p.A." (già "Serit Sicilia S.p.A."), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Messina; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Messina il 23 febbraio 2018 n. 848/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Messina il 23 febbraio 2018 n. 848/10/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per l'IRPEF relativa all'anno 2004, a seguito di controllo automatizzato a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in dipendenza di dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2006 per l'indicazione di una minusvalenza omessa, ha accolto l'appello proposto da Franza Pietro nei confronti della medesima e della "Serit Sicilia S.p.A." (ora "Riscossione Sicilia S.p.A.") avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina il 10 febbraio 2009 n. 34/12/2009, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente potesse emendare l'omissione della minusvalenza nella dichiarazione relativa all'IRPEF 2004 (per l'anno d'imposta 2003) con una dichiarazione integrativa presentata nell'anno 2006. Franza Pietro si è costituito con controricorso. La "Riscossione Sicilia S.p.A." (già "Serit S.p.A.") è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite.

Il controricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 30 maggio 2019 la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre .2018 n. 136, con rateizzazione trimestrale del debito tributario fino al 28 febbraio 2024 e chiedendo di disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa con fissazione di adunanza carnerale oltre tale scadenza. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la dichiarazione integrativa potesse essere presentata dal contribuente nel termine previsto dall'artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 al fine di emendare un errore commesso in suo danno.

RITENUTO CHE: Preliminarmente, il collegio rileva che occorre verificare l'esito della domanda di definizione agevolata con riferimento alla impugnata cartella di pagamento. Pertanto, si deve rimettere la causa alla Sezione Tributaria di questa Corte, non essendo possibile addivenire alla decisione del ricorso per cassazione. P.T.M.

1. rimette la causa alla Sezione Tributaria;2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adun