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Ordinanza Interlocutoria — n. 25678/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section regarding application of 50% tax refund cap under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25678/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal and remanded the case to the ordinary section for further examination. The agency argued that the lower court violated the law by ordering a full tax refund instead of applying the new 50% cap introduced in August 2017. The court found no decisive evidence to support the agency's claim and deemed the issue required re-evaluation by the ordinary section.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 665 legge n. 190/2014; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: The cassation court lacks sufficient evidence to confirm the violation of the 50% refund cap and remands the case for further proceedings.

Parole chiave

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tax refund cap ius superveniens IRPEF restitution Cassation remand procedural violation restituzione dei sussidi statali rimborso fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 665 legge n. 190 del 2014
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art.
Art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017
190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
art. 375 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7337-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ZACCARIA CONCETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4486/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. • Ric. 2020 n. 07337 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- n.7337/2020 (1437) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di accoglimento della richiesta di ottemperanza fatta dalla contribuente ZACCARIA Concetta nei confronti di una sentenza emessa dalla CTP Ragusa, di condanna dell'Agenzia delle entrate a restituirle C 8.995,47, pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, risiedendo la contribuente in uno dei Comuni colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, con nomina di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per il pagamento della somma anzidetta;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 1 comma 665 legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva disposto l'integrale esecuzione del rimborso chiesto dalla contribuente, disattendendo le eccezioni, con le quali era stata evidenziata l'applicabilità del limite del rimborso al 50%, stabilito dallo ius superveniens, di cui al citato art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017, entrato in vigore dal 13 agosto 2017 e quindi in epoca anteriore al 12 ottobre 2017, data in cui la sentenza di cui era stata chiesta l'ottemperanza era stata notificata all'Agenzia delle entrate; ed anche il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 195405 del 26 settembre 207, aveva indicato come assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla norma sopra descritta; al contrario la sentenza impugnata, disponendo il rimborso alla contribuente dell'intera somma chiesta, aveva violato le disposizioni di legge sopra indicate, che prevedevano la temporanea riduzione del 50% degli importi risultanti dovuti, in attesa del completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate; la giurisprudenza di legittimità era peraltro concorde nel ritenere che il citato ius superveniens operasse solo nella fase esecutiva o di ottemperanza; che la contribuente si è costituita con controricorso; che l'Agenzia delle entrate ricorrente ha presentato memoria anche telematica; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.;

P.O.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.