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Ordinanza Interlocutoria — n. 25677/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section due to lack of decisive ruling on tax registration appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25677/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by the Tax Agency against the Regional Tax Commission's decision, which had annulled a tax assessment due to lack of prior adversarial proceedings. The agency argued that the 2000 law required such proceedings for all tax acts, but the court noted the contested act was based on a 1986 regulation focused on identifying the true nature of the transaction rather than tax evasion. Consequently, the court found no decisive ruling on the merits and remanded the case to the ordinary section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 10 bis comma 6 della legge n. 212 del 2000; Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986: The requirement for prior adversarial proceedings under the anti-evasion law applies only to acts where the primary purpose is tax evasion, not to acts where the tax authority merely determines the true nature of the transaction under the 1986 registration regulation.

Parole chiave

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tax registration appeal anti-evasion law prior adversarial proceedings true nature of transaction remand to ordinary section lack of decisive ruling tax evasion intent imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis comma 6 della legge n. 212 del 2000
131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 10 bis della legge n.
Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art.
Art. 375 cod. proc. civ.
art. 375 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33860-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - BC TRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MARCO CIPOLLONI, rappresentata e difes dagli avvocati MASSIMO FOGLIA, MAURIZIO NAPOLI; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 3428/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 33860 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- n.33860/2019 (1432) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, che aveva respinto l'appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Napoli, di accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. "BC TRADE" avverso un avviso di rettifica e liquidazione registro 2014, di riqualificazione come cessione di azienda di alcuni atti di cessione quote, con i quali la società ricorrente, unitamente alla s.p.a. "BC GROUP" ed a BOLLETTI CENSI Sergio, avevano ceduto a CONTE Gustavo le rispettive quote di partecipazione da essi detenute nella s.r.l. "FIN.SE.00."; in tal modo l'imposta di registro era stata calcolata in maniera proporzionale al valore del complesso aziendale ceduto; secondo la CTR, l'avviso impugnato era illegittimo per non avere l'ufficio assicurato il contraddittorio preventivo fra le parti, in tal modo violando l'art. 10 bis comma 6 della legge n. 212 del 2000, dettato in materia di comportamento elusivo del contribuente;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000 e con l'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata non poteva applicare la disciplina contenuta nell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000 anche agli atti impositivi emessi in base all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che, con essi, non era stato rilevato un comportamento elusivo delle parti, ma era stata interpretata la loro reale volontà; e l'imposta di registro era stata applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto assoggettato a registrazione; l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non configurava una disposizione antielusiva, atteso che, con esso, si era andato alla ricerca della reale causa negoziale dell'atto; invero l'art. 10 bis aveva lo scopo di contestare la sussistenza di abusi di diritto, che potevano ipotizzarsi in caso di assenza di sostanza economica dell'operazione e cioè qualora l'indebito vantaggio fiscale fosse stato l'effetto essenziale dell'operazione; il che non si verificava in caso di applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 136 del 1986, non essendo il perseguimento dell'intento elusivo la finalità perseguita da tale ultima norma di legge, applicando la quale l'ufficio aveva correttamente ricostruito, ai fini della corretta applicazione dell'imposta di registro dovuta, la volontà finale delle parti attraverso l'esame unitario degli atti di cessione di quote societarie posti in essere; quindi nessun contraddittorio preventivo doveva essere esperito nella specie; che l'intimata s.r.l. "B.C.

TRADE" si è costituita con controricorso, con il quale, oltre a chiedere la declaratoria d'inammissibilità dell'avverso ricorso per intervenuto giudicato, ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza della CTR, affidato al seguente unico motivo: violazione e falsa applicazione art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di interpretazione degli atti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR, pur annullando l'avviso di liquidazione impugnato per mancata instaurazione del contradittorio ex art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, aveva respinto le sue ulteriori argomentazioni, ritenendo che correttamente l'ufficio avesse qualificato la cessione totalitaria delle quote sociali come cessione d'azienda, senza tener conto della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, intervenuta con l'art. 1 comma 87 della legge n. 205 del 2017, alla stregua della quale l'espressione "atti presentati per la registrazione" era stata sostituita con l'espressione "atto presentato alla registrazione" ed era stato inoltre stabilito che la predetta interpretazione doveva avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati; successivamente l'art. 1 comma 84 della legge n. 145 del 2018 aveva riconosciuto che la norma introdotta nel 2017 avesse natura di interpretazione autentica, con conseguente sua applicabilità anche agli accertamenti non definitivi e quindi all'avviso di liquidazione impugnato nella presente sede; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascic