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Ordinanza Interlocutoria — n. 25675/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25675/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25675/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17774-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BELLUCCI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GENERALE ROBERTO BENCIVENGA 50/B, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CALDO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - ( avverso la sentenza n. 7158/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

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Ordinanza Interlocutoria — n. 25675/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 7158/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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inoltro della dichiarazione fiscale omissione del contribuente differimento dell'imposizione arretrati d'imposta successione fiscale procedura fiscale
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17774-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BELLUCCI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GENERALE ROBERTO BENCIVENGA 50/B, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CALDO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - ( avverso la sentenza n. 7158/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2018 n. 17774 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- La Corte considerato: che la Commissione tributaria provinciale di Viterbo , con sentenza n. 625/16 ,sez 1 , accoglieva il ricorso proposto da Bellucci Carla avverso la cartella di pagamento 12520140008674792002 per imposta successione 2011; che avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 7158/2017, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado; che nei confronti della detta sentenza l'Amministrazione proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un motivo; che la contribuente non si costituiva in giudizio ; che questa Corte ,con ordinanza interlocutoria n. 9075/20, disponeva il rinnovo della notifica alla contribuente stante l'erronea indicazione nel ricorso stesso del nome di battesimo della contribuente (Claudia anzichè Carla); che ,effettuato il predetto adempimento, la Bellucci si è costituita in giudizio con controricorso con il quale, oltre a chiedere l'inammissibilità del ricorso, ha dedotto l'intervenuta definizione agevolata della cartella oggetto della presente controversia, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dall'art. 3 del decreto fiscale n. 119/18 convertito in legge 136/2018 (pace fiscale) accettata dalla I.

Agenzia con pagamento prima rata, ed ha conseguentemente chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere; che all'udienza del 28.1.21 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo disponendosi che nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'Agenzia delle Entrate producesse dichiarazione circa l'intervenuta o meno definizione della procedura, ferma restando la facoltà per la contribuente di fornire la prova dell'avvenuto integrale pagamento che la causa è stata nuovamente discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc in data odierna Ritenuto: che nessuna delle parti ha depositato la documentazione richiesta; che pertanto appare opportuno che la causa venga rimessa alla Quinta sezione.

PQM Rimette la causa alla Quinta Sezione Roma 7.7.21 Il Presidente