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Ordinanza — n. 25659/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for failing to specify legal violations with required precision and coherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25659/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet procedural requirements for specific legal grievances. The applicant challenged a lower court's refusal to grant refugee status, but the appeal was disorganized and failed to clearly link specific legal provisions to the facts of the case. The court ruled that the applicant must explicitly identify violated norms and demonstrate their conflict with the lower court's reasoning, rather than leaving the court to identify errors through general criticism.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation lack specificity, completeness, and a clear reference to the contested decision, failing to allow the court to identify the specific legal violations alleged.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity cassation procedure refugee status procedural requirements protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino albanese asilo di cittadini siriani

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 4 c.p.c.
2-16) in cui il provvedimento impugnato è fatto oggetto di una serie disordinata di critiche, la cui articolazione appare incomprensibile, visto che i rilievi svolti non costituiscono oggetto del motivo di ricorso (art. 366, n. 4 c.p.c.) il quale è trattato a parte (pagg.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n.
d.lgs. n. 251/2007
3 d.lgs. n. 251/2007; deduce, inoltre che «a monte» risultano violate le norme sul rifugio e sulla protezione sussidiaria di cui agli artt.
d.lgs. n. 286/1998
Dichiarazione dei diritti dell'uomo
25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
— Il ricorrente, nella parte del ricorso dedicata all'esposizione del motivo, denuncia anzitutto la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007; deduce, inoltre che «a monte» risultano violate le norme sul rifugio e sulla protezione sussidiaria di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905
Occorre qui ricordare che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass.
Cass. 25 settembre 2009, n. 20652
4905; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass.
Cass. 6 giugno 2006, n. 13259
20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259) e che ciò comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass.
Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745
Cass. 17 marzo 2017, n. 7009
Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 12061-2020 proposto da: MUBASHER ALI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO DEL FORNO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope /egii; Sez. VI - R.G. 12061/2020 camera di consiglio 1 - resistente - ,.r avverso il decreto n. cronol. 200/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro del 23 gennaio 2020. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che al ricorrente, Ali Mubasher, originario del Pakistan, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato; con essa è stato altresì escluso che il detto attore potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente, nella parte del ricorso dedicata all'esposizione del motivo, denuncia anzitutto la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007; deduce, inoltre che «a monte» risultano violate le norme sul rifugio e sulla protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 e 14 d.lgs. n. 251 cit.; prospetta, poi, la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998; di seguito «ribadisce» — senza che il tema sia stato in precedenza affrontato nello svolgimento del motivo -- la necessità di fare applicazione del principio di cooperazione istruttoria; l'istante accenna, poi, all'«inammissibile, arbitraria soggettivazione di opinioni personali» e Sez.

VI - R.G. 12061/2020 camera di consiglio lamenta che assuma forme di indubbia ragionevolezza il manifestato timore di patire pene ingiuste e sproporzionate; si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto del «progressivo sradicamento dal paese di origine, con contestuale inserimento-radicamento nell'ambito del nuovo territorio, che accoglie e integra il ricorrente nel suo interconnettivo tessuto di comunità»; da ultimo, il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. 2. — Il ricorso è inammissibile.

Esso consta di una prima parte (pagg. 2-16) in cui il provvedimento impugnato è fatto oggetto di una serie disordinata di critiche, la cui articolazione appare incomprensibile, visto che i rilievi svolti non costituiscono oggetto del motivo di ricorso (art. 366, n. 4 c.p.c.) il quale è trattato a parte (pagg. 16-19). Il vero e proprio motivo è, poi, oltremodo confuso, cumulando plurime ragioni di censura che, oltre a succedersi senza un soddisfacente criterio logico, non risultano associate a una coerente esposizione delle argomentazioni del Tribunale che l'istante avrebbe inteso, volta per volta, confutare.

Occorre qui ricordare che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259) e che ciò comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652, cit.;

Cass. 6 giugno 2006, n. 13259, cit.). Ciò vale con particolare riguardo al vizio di violazione di legge, su cui pare incentrato il mezzo di censura. Infatti, l'onere di specificità dei Sez. VI - R.G. 12061/2020 camera di consiglio 3 motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Preme infine sottolineare che l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando -- come avviene nella fattispecie — la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). 3.

— Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

Sez. VI - R.G. 12061/2020 camera di consiglio 4 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della, 6' Sezione Civile, in data 27 aprile 20