Italian Supreme Court allows appeal against arbitration award nullity, remanding case for cost allocation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed Mauro Laurenzi's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision to nullify arbitration awards and compensate litigation costs. Laurenzi argued the lower court failed to properly assess the 'absolute novelty' and 'objective uncertainty' required for cost compensation under Article 92 of the Civil Procedure Code. The Court found the lower court's reasoning insufficient as it merely noted novelty without demonstrating the specific exceptional circumstances or lack of contrary jurisprudence mandated by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.: The compensation of litigation costs is permitted only in cases of absolute novelty or objective uncertainty of the dispute, requiring a specific demonstration of exceptional circumstances rather than a general assertion of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15159-2019 proposto da: LAURENZI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO FRANCESCO ANGELETTI; - ricorrente - contro EDIL VESERI DI FARACO GENNARO SAS; - intimata - avverso la sentenza n. 767/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1.
— Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2018 la Corte di appello di Perugia dichiarava la nullità di due lodi, uno non definitivo e l'altro definitivo, emessi nel quadro di una controversia arbitrale instaurata da Edil Veseri di Faraco Gennaro s.a.s. nei confronti di Mauro Laurenzi, e vertente sull'esecuzione di un contratto avente ad oggetto l'appalto, alla società testé indicata, di lavori di ricostruzione di un fabbricato. Il collegio arbitrale aveva dapprima respinto l'eccezione di nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, dichiarando dunque la propria competenza a decidere la controversia, e poi dichiarato risolto il contratto per inadempimento del committente, condannando quest'ultimo al pagamento del saldo dovuto.
La Corte umbra, avanti al quale erano stati impugnati i due lodi, rilevava come il contratto prevedesse, in un'unica clausola, che la decisione delle controversie contrattuali fosse deferita a un collegio arbitrale ovvero al foro di Perugia: secondo giudice distrettuale, la disposizione contestata andava interpretata nel senso della previsione di un arbitrato facoltativo in alternativa alla competenza del giudice ordinario. Stante il carattere facoltativo dell'arbitrato, la mancata adesione, da parte di Laurenzi, alla procedura arbitrale instaurata contro di lui importava, a detta della Corte di appello, che gli arbitri fossero privi della potestas judicandi; i due lodi erano perciò dichiarati nulli ex art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c..
Quanto alle spese, il giudice distrettuale riteneva di disporne la compensazione, in ragione della novità e dell'oggettiva incertezza della questione affrontata. 2. — Mauro Laurenzi ha impugnato per cassazione la nominata sentenza facendo valere un unico motivo di ricorso. La società Edil Veseri non ha svolto difese. Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere il giudice dell'impugnazione erroneamente compensato le spese del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione in assenza delle condizioni che avrebbero consentito detta statuizione e omettendo di esaminare due dei tre motivi nullità dei lodi, ritenendoli assorbiti.
La ricorrente in sintesi deduce: che nella fattispecie decisa dalla Corte di merito non ricorrerebbe la fattispecie, evocata nella sentenza, della novità e della oggettiva incertezza della questione trattata; che, inoltre, il giudice dell'impugnazione, prima di giungere alla compensazione delle spese, avrelbbe dovuto esaminare i due motivi di impugnazione che aveva ritenuto assorbiti (l'uno vertente sulla natura abusiva, ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005, della clausola compromissoria, e l'altro sull'omessa motivazione, da parte del collegio arbitrale, circa la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori appaltati) ed escludere che alcuno di essi fosse fondato, tale da non sottendere una questione assolutamente nuova e incerta. 2.
— Il motivo è fondato. 2.1. — All'impugnazione decisa dalla Corte di appello di Perugia, concernente procedura arbitrale iniziata il 13 ottobre 2015, si applica pacificamente l'art. 92 c.p.c. come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: in assenza di soccombenza reciproca delle parti, la compensazione delle spese di lite poteva essere dunque disposta soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentassero la stessa o una maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art., 92 cit., comma 2, c.p.c. (cfr.
Cass. 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass. 18 felbbraio 2019, n. 4696). Il giudice distrettuale ha fondato la statuizione di compensazione sulla «novità (oltre all'oggettiva incertezza) della questione affrontata». La citata questione non può evidentemente concernere il punto di diritto affrontato dalla Corte di merito nella parte finale della propria motivazione, ove essa ha dato atto che la mancata adesione di Laurenzi alla procedura arbitrale proposta contro di lui privava gli arbitri della petestasjudicandi. Tale conclusione discende, infatti, dalla interpretazione della clausola compromissoria compiuta dal giudice del merito: interpretazione secondo cui, per l'appunto, ciascuna delle parti avrebbe potuto rifiutarsi di aderire al procedimento arbitrale, imponendo, in tal modo, che la controversia fosse definita dal giudice ordinario. 2.2.
— Ciò che deve essere pertanto verificato è anzitutto se la questione interpretativa concernente la clausola contrattuale che qui interessa fosse caratterizzata da «assoluta novità», come richiede l'art. 92, comma 2, c.p.c.. Ora, sebbene non possa escludersi che l'assoluta novità possa inerire a una questi° facti, come quella di interpretazione della clausola contrattuale, è evidente che la pronuncia di compensazione non avrebbe potuto basarsi sulla semplice mancata evidenza, per il giudice, di precedenti di merito che si siano occupati dell'esegesi di quella disposizione contrattuale: situazione, questa, che, siccome potenzialmente riferibile a gran parte delle condizioni pattizie, porterebbe a una indiscriminata estensione applicativa della previsione normativa in esame, in contrasto con la ratio della stessa, che è quella di restringere al massimo grado la deroga alla regola per cui le spese di lite devono gravare sulla parte soccombente.
E infatti, occorre tener presente che la condizione di assoluta novità della questione è solo quella riconducibile a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (così la cit. Corte cost., sent. n. 77 del 2018): quel che rileva è, dunque, l'inesistenza di precedenti in un quadro pur sempre contrassegnato dalla forte controvertibilità della questione. Sul punto, la Corte di appello si è limitata a dar semplicemente conto, come si è visto, della novità e incertezza del tema di indagine da essa affrontato. 2.3.
— Il discorso si sposta, così, sul piano dell'affermata incertezza della questione. Ebbene, vero è che, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale nella cit. sent. n. 77 del 2018, la compensazione è consentita anche in presenza di situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» di cui alla precedente versione dell'art. 92 c.p.c. (giacché le due ipotesi del mutamento della giurisprudenza e della novità della questione hanno, secondo la detta Corte, carattere paradigmatico, svolgendo una «fun.zione parametrica ed e.!plicativa» di quella clausola di carattere generale).
E' altrettanto vero, però, che la sentenza impugnata non fa menzione di alcuna specifica situazione che presentasse tale connotazione di assoluta eccezionalità. Di più: il giudice distrettuale ha positivamente escluso che la clausola presa in esame presentasse un contenuto contraddittorio (e quindi significativamente oscuro): infatti, ha negato che nella fattispecie potesse trovare applicazione quella giurisprudenza (per tutte: Cass. 30 ottobre 2007, n. 22841; Cass. 26 aprile 2005, n. 8575) secondo cui, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. 3.
— La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di Perugia per una rinnovata statuizione sul punto delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d