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Ordinanza — n. 25638/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25638/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25638/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi ai fini della causa, l'erronea valutazione dei fatti e l'erronea valutazione giudica della fattispecie. Segnatamente, critica la decisione impugnata elencando una serie di documenti, prodotti sin dal procedimento monitorio, alla stregua dei quali ritiene che il credito relativo al conto anticipi su fatture doveva ritenersi provato sia nell'an che nel quantum.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod.proc.civ; Ordinanza — n. 25638/2021 — snciv · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite con unico controricorso. Non si provvede sulle spese per il Fallimento, rimasto intimato. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

Parole chiave

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documenti bancari ritiro della domanda di esecuzione retrocessione di credito blocco del conto bancario credito contestato annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod.proc.civ
stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30024-2019 proposto da: SIENA NPL 2018 SRL, per quest'atto rappresentata da JULIET SP in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO TRAGNO; - ricorrente - contro PITGLISI ~1E1,0, PUGLISI FRANCESCO, in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra Ricciardi Maria, FREITAG SRI „ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BARONI°, 50, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE LAURETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMO INGARAO, ROSARI() CAMPIONE; - controricorrente - contro FALLIMENTO della PUGLISI GIOVANNI SNC, PUGLISI GIOVANNI; - intimati - avverso la sentenza n. 1070/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: Con sentenza ex art.281 sexies cod.proc.civ. n.1970/2015, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo n. 2416/2011 emesso dal predetto tribunale con il quale era stato ingiunto dalla MPS Gestione Crediti Banca SPA alla Puglisi Giovanni SNC, nonché ai fideiussori Puglisi Giovanni, Puglisi Francesco, Puglisi Carmelo, Ricciardi Maria e alla società FREITAG SRL il pagamento della somma di euro 221.963,80=, quale saldo passivo del conto corrente ordinario n.6196.14 e di euro 479,354,61, quale saldo passivo del conto anticipi su fatture n.6169.14=, oltre interessi e spese.

Ritenne il giudice di prime cure che non era stata fornita la prova del credito portato dal conto corrente, in assenza de la produzione di tutti gli estratti conto e dei contratti, compresi i concessi affidamenti e condannò la banca al pagamento delle spese di lite. La banca propose appello limitatamente al saldo relativo al conto anticipi su fatture, denunciando Vomessa motivazione relativamente alla caducazione del decreto ingiuntivo opposto Ric. 2019 n. 30024 sez. M1 - ud. 27-04-2021 -2- con riguardo al predetto conto sebbene le anticipazioni risultassero, a suo dire, dalla documentazione prodotta essendo gli estratti conto per tale rapporto completi; propose anche altri motivi di impugnazione.

Nel giudizio era stato convenuto anche il Fallimento della Puglisi SNC, che rimase contumace. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, condannando l'appellante alle spese. Siena NPL 2018 SRL, per quest'atto rappresentata da Juliet SPA, quale cessionaria del credito, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Puglisi Francesco e Puglisi Carmelo, in proprio e nella qualità di eredi di Ricciardi Maria, e la società FREITAG SRL hanno replicato con controricorso. Il Fallimento è rimasto intimato. stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi ai fini della causa, l'erronea valutazione dei fatti e l'erronea valutazione giudica della fattispecie. Segnatamente, critica la decisione impugnata elencando una serie di documenti, prodotti sin dal procedimento monitorio, alla stregua dei quali ritiene che il credito relativo al conto anticipi su fatture doveva ritenersi provato sia nell'an che nel quantum.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto non intercetta la ratio decidendi, fondata sulla formazione del giudicato circa l'unicità del conto corrente n. 6196.14, sul quale erano confluite anche le anticipazioni su fatture ed in relazione al Ric. 2019 n. 30024 sez. M1 - ud. 27-04-2021 -3- quale erano state svolte tutte le domande, e l'insufficienza probatoria ad esso collegata, a causa della mancata impugnazione in appello della relativa statuizione di primo grado. È altresì inammissibile perché il vizio motivazionale proposto non corrisponde al modello legale secondo il quale «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denuncia bile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

» (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014) perché il ricorrente lamenta l'omesso esame di «fatti e documenti decisivi per la causa», ma si limita ad elencare (fol.

5) alcuni documenti il cui esame sarebbe stato omesso. Ric. 2019 n. 30024 sez. M1 - ud. 27-04-2021 -4- La censura risulta generica in quanto il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812 del 26/06/2018; Cass.n. 19150 del 28/09/2016) e ciò, nel caso di specie, non è avvenuto.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite con unico controricorso. Non si provvede sulle spese per il Fallimento, rimasto intimato. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro Ric. 2019 n. 30024 sez. M1 - ud. 27-04-2021 -5- 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, nei confronti delle parti costituitesi con unico controricorso; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o