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Ordinanza — n. 25637/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific allegations and first-instance novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25637/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that the lower court erred in evidence allocation and that an antitrust violation rendered the guarantee contract null. The court rejected these claims because the grievances were too generic and the antitrust issue was raised for the first time in this proceeding without prior record.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 1421 cod. civ.; Art. 2 Legge n. 287/1990: Appeals must contain specific allegations supported by facts; new legal issues regarding nullity must have been previously deduced and recorded in the lower court proceedings to avoid inadmissibility for novelty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal burden of proof allocation novelty of legal issue antitrust contract nullity specific allegations requirement credito contestato offesa al credito enti credititi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
Art. 1421 cod. civ.
Art. 2 Legge n. 287/1990
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
art. 2697 cod.civ
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
art. 210 cod.proc.civ
Anche la doglianza relativa richiesta di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.2262 del 2/2/2006
difetta di autosufficienza, non essendo stato indicato con quale atto ed in quale modo sia stata proposta, trattandosi, tra l'altro, di mezzo di prova nella discrezionalità del giudicante (Cass. n.2262 del 2/2/2006; Cass.
Cass. n.23120 del 16/11/2010
n.2262 del 2/2/2006; Cass. n.23120 del 16/11/2010), ed essendo - proprio per questo - la mancata disposizione censurabile solo con il vizio di motivazione, e non con la violazione dell'art.
Cass. n.2038 del 24/01/2019
Cass. n.20518 del 28/07/2008
Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019
30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29796-2019 proposto da: BIG-NONE VASSALLO DONATELLA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI GIACOMO MESSINA; - ricorrente - contro MARTE SPV SRL CON SOCI() UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, HOIST ITALIA SRL, quale mandataria di SECURITISATIONS SERVICES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quest'ultima mandataria di MARTE SPV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell'avvocato EVA DI VENUTA, rappresentata e difesa dall'avvocato TITO NR)NTEROSSO; - contron.correnti - contro BANCA POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA; - intimata - avverso la sentenza n. 371/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: Donatella Bignone Vassallo propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, nei confronti di Banco Popolare società cooperativa. HOIST ITALIA SRL, quale mandataria di SECURITISATIONS SERVICES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quest'ultima mandataria di MARTE SPV, ha replicato con controric:orso, corroborato da memoria. Il Tribunale di Marsala aveva disatteso la domanda di accertamento negativo di credito e di nullità dei contratti bancari, proposta dall'odierna ricorrente quale fidejussore del rapporto di conto corrente n.2300.40766 acceso da ZOOM SRL con la Banca Popolare Soc.

Coop., cui era poi subentrato il Banco BPM SPA. La Corte di appello di Palermo ha confermato la prima decisione. CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 cod.civ. e delle altre disposizioni in materia di Ric. 2019 n. 29796 sez. M1 - ud. 27-04-2021 -2- ripartizione dell'onere della prova, per avere la Corte di appello omesso di tenere conto della condotta processuale serbata nel corso del giudizio di primo grado dalla banca. La ricorrente sostiene che la convenuta aveva l'onere di produrre in giudizio tutta la documentazione idonea a provare la sussistenza e l'entità del credito vantato contro di lei, ma non lo aveva fatto, con la conseguenza che dovevano ritenersi a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.

In particolare la ricorrente si duole della mancata produzione del contratto datato 24/2/2010, atteso che il contratto fideiussorio prodotto, datato 25/1/2011, costituiva - a suo parere - semplice integrazione e conferma del contratto precedentemente sottoscritto, e non aveva effetto novativo. 1.2. Il motivo è inammissibile. Il mezzo non si confronta con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, secondo cui il gravame «non è supportato da specifiche allegazioni», essendo del tutto generico, genericità che neanche in questa sede la ricorrente ha dimostrato che non ci fosse.

Pertanto, se è' vero che «Il creditore che escute una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per l'operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere.» (Cass.n. 26158 del 12/12/2014; Cass. n. 16917 del 04/10/2012; Cass. n. 22862 del 10/11/2010), tale principio, nel caso in esame, non viene invocato pertinentemente.

Il motivo, infatti, non illustra con la dovuta specificità la tempestiva sottoposizione della questione alla Corte di appello Ric. 2019 n. 29796 sez. M1 - ud. 27-04-2021 -3- in sede di gravame, risultando confinate alla fase di primo grado le deduzioni in merito all'erroneità dell'attività probatoria e - di contro- la Corte distrettuale, con accertamento in fatto non censurato sul piano motivazionale, ha accertato proprio l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca e la ricorrente non ha indicato alcun fatto decisivo, tempestivamente dedotto, di cui sia stato omesso l'esame.

Anche la doglianza relativa richiesta di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ. difetta di autosufficienza, non essendo stato indicato con quale atto ed in quale modo sia stata proposta, trattandosi, tra l'altro, di mezzo di prova nella discrezionalità del giudicante (Cass. n.2262 del 2/2/2006; Cass. n.23120 del 16/11/2010), ed essendo - proprio per questo - la mancata disposizione censurabile solo con il vizio di motivazione, e non con la violazione dell'art. 2697 cod.civ. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.1421 cod.civ. in relazione all'art.2 della legge n. 287 del 1990.

La ricorrente sostiene che l'integrazione fideiussoria del 25/1/2011 sarebbe nulla perché redatta su schema ABI 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La questione della nullità della fideiussione per asserita violazione della legga antitrust è stata dedotta per la prima volta in cassazione. Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di Ric. 2019 n. 29796 sez.

M1 - ud. 27-04-2021 -4- tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038 del 24/01/2019; Cass. n. 20518 del 28/07/2008). Nella specie, dalla sentenza (fol.3, infine, e 4) non è dato in alcun modo evincere che tale questione, anche sotto i profili fattuali (modulo ABI, ecc.) sia stata dedotta nel giudizio di primo grado, ed oggetto di censura in appello.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusone delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per