Cassation court dismisses appeal against tax ruling due to late appeal notification via private postal operator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that declared an appeal inadmissible. The lower court had found the appeal invalid because it was notified by a private postal operator before the new legal regime took effect, rendering the notification null and non-existent. Although the court acknowledged the notification was legally void, it ruled the appeal inadmissible because there was no proof the document reached the recipient before the statutory deadline expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 comma 1 L. 124/2017; Art. 149 c.p.c.: While private postal operators' lack of authorization renders judicial notifications null and non-existent prior to the 2017 law, the absence of proof regarding the receipt date before the appeal deadline renders the appeal inadmissible for tardiness.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16206-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro CARDARELLI ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 8008/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1 Cardelli Anna, proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, Via Ludovisì nr 16, ricompresa nella microzona 7-XX settembre, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1° comma 335 legge 311/04 che attribuiva una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'Agenzia Nexive spa, prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. 4 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. L'intimatq non si è costituitck 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4 e 5 del d.lvo 261/1999 modificato dal d.lvo 58/2011, art. 16 d.lvo 546/92, ad 1' commi 57 e 58 I. 124/2017rart 149 cpc, legge 890/1082 in relazione ali' art. 360 commi 1 e 4 cpc; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. Ric. 2019 n. 16206 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- 1.1 Con il secondo motivo viene censurata violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 cpc per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.
2. Il due motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati per quanto di ragione. 2.1 In materia di validità della notificazione a mezzo operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio <<in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" "La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo». (cfr Cass. 299/2020). 2.2 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è, dunque, nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.
Ric. 2019 n. 16206 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- 2.2 Occorre tuttavia verificare se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo. 2.3 A tal fine è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, nel quale non è dato rinvenire alcuna documentazione relativa alla notifica dell'impugnazione. 2.4 Manca quindi in atti una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso dei termine di impugnazione della sentenza di primo grado.
L'appello è dunque inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata 3 Stante la mancata costituzione dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 27 aprile 2020 Il