Cassation court allows tax authority's use of private data for presumptive proof of taxable income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that had dismissed evidence. The tribunal had incorrectly excluded data collected by gaming network concessionaries from the tax authority's files, deeming them inadmissible for proving revenue. The court ruled that such private data possesses presumptive probative value and can be used to infer taxable income without requiring prior legislative definition of its evidentiary weight.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 2, n. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; Art. 32, comma 1, nn. 4 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600: The financial administration may acquire relevant data from private entities for tax assessment, and such data constitutes presumptive proof whose probative value is not diminished by its private origin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA ( sul ricorso iscritto al n. 35489/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Bratta Giuseppe, nella qualità di ex-socio della "WORLD SLOT S.r.l.", in liquidazione, con sede in Gioia del Colle (BA), cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 30 settembre 2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Durante, con studio in Bari, elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Domenico Claudio Cirigliano, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE NONCHÈ Chimienti Giovanni, nella qualità di ex-socio della "WORLD SLOT S.r.l.", in liquidazione, con sede in Gioia del Colle (BA) cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 30 settembre 2016; INTIMATO E la "WORLD SLOT S.r.l.", in liquidazione, con sede in Gioia del Colle (BA), in persona del liquidatore pro tempore, cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 30 settembre 2016;
INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 14 maggio 2019 n. 1561/02/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 14 maggio 2019 n. 1561/02/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRES, IRAP ed IVA relative all'anno 2009, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "WORLD SLOT S.r.l.", in liquidazione, e dei soci Bratta Giuseppe e Chimienti Giovanni, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari 15 luglio 2016 n. 2425/11/2016, dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario del socio Bratta Giuseppe e rigettando il gravame per il resto, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il ricorso originario del socio Bratta Giuseppe fosse tardivo, ma l'atto impositivo fosse, comunque, invalido per l'inidoneità probatoria dei documenti allegati. Bratta Giuseppe si è costituito con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver (parzialmente) rigettato l'appello con motivazione meramente apparente, apodittica e contraddittoria.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 51, comma 2, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 32, comma 1, nn. 4 e 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in combinato disposto con gli artt. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver ritenuto che gli elenchi forniti dai concessionari per la gestione delle reti telematiche per gli apparecchi da gioco in proprietà dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fossero sforniti di efficacia probatoria in relazione ai dati raccolti sulle giocate e sugli incassi. RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (da ultime: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9960). 1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento parziale dell'appello, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione risulti sintetica e concisa.
2. Viceversa, il secondo motivo è fondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto interno, tanto in materia di imposte dirette (artt. 39, comma 2, e 41, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) quanto in tema d'imposta sul valore aggiunto (artt. 54 e 55, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), consente l'ingresso nell'accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate (artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), secondo i canoni tipici della prova per presunzioni (tra le altre:
Cass., Sez. 5", 13 gennaio 2016, n. 403; Cass., Sez. 5", 5 dicembre 2019, n. 31779; Cass., Sez. 5", 22 gennaio 2021, n. 1318). Riguardo alla prova dei fatti giuridici, si è da tempo chiarito che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Dunque anche in ambito tributario la portata dei requisiti tipici di una presunzione semplice non può essere stabilita a priori, ma consegue unicamente alla concreta valutazione del contenuto indiziario dei suoi elementi, con la precisazione giurisprudenziale che gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purché preciso e grave, mentre la valutazione della sua rilevanza, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione idonea (Cass., Sez. 5", 13 gennaio 2016, n. 403;
Cass., Sez. 5", 9 novembre 2018, n. 28674). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che gli elenchi dei dati raccolti dai concessionari delle reti telematiche per gli apparecchi da gioco non potessero avere efficacia probatoria - come documenti allegati all'avviso di accertamento - sui presupposti della pretesa impositiva, potendo essere acquisiti soltanto per il tramite dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 2.3 Tale argomento non appare condivisibile.Invero, l'art. 51, comma 2, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e l'art. 32, comma 1, nn. 4 e 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 consentono all'amministrazione finanziaria di acquisire presso gli esercenti imprese, arti e professioni, dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti di loro clienti e fornitori, trattandosi di elementi dotati di efficacia presuntiva nei confronti del contribuente, la cui provenienza da soggetti privati non sminuisce né attenua il valore probatorio nella determinazione della pretesa impositiva (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6405).
2. Pertanto, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo aprioristicamente escluso l'utilizzabilità dei dati comunicati all'amministrazione finanziaria dai concessionari delle reti telematiche per il gioco lecito per l'accertamento dei ricavi incassati dalla contribuente sulle giocate relative alle macchine noleggiate.
3. Valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l'infondatezza del primo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le