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Ordinanza — n. 25588/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional tribunal nullity ruling due to missing fraud report attachment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25588/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that had declared a tax assessment void for lack of motivation. The lower court ruled the assessment null because the tax authority failed to attach a specific fraud office report, even though its essential content was transcribed in the assessment's preamble. The court held that such attachment is only mandatory if the document's content is necessary to integrate the motivation, and since the content was already reproduced, the omission did not violate the taxpayer's right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212; Art. 3, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241: The financial administration must only attach documents whose content is necessary to integrate the motivation of the tax assessment; mere reference or transcription of the document's essential parts in the act renders further attachment superfluous and does not vitiate the act.

Parole chiave

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tax assessment nullity lack of motivation attachment of documents right to defense financial administration obligations tax fraud report integration of reasoning documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212
1.2 Ora, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale, nel regime introdotto dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n.
Art. 3, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241
deve essere inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24417
4396; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28574
24417; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28574; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2021, n. 3183
28574; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2021, n. 3183).
Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2009, n. 26683
Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2010, n. 22118
26683;Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2010, n. 22118;
Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7654
Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^, 24 novembre 2016, nn. 23985, 23986 e 23987
7654; Cass., Sez. 6^, 24 novembre 2016, nn. 23985, 23986 e 23987).
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Testo completo

uente f7x/ ORDINANZA ) sul ricorso iscritto al n. 35309/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO "La Nuova Bevanda S.r.l.", società unipersonale in liquidazione, con sede in Giugliano in Campania (NA), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Malagrida, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE ED il fallimento di "La Nuova Bevanda S.r.l.", società unipersonale in liquidazione, con sede in Giugliano in Campania (NA), in persona del curatore pro tempore, INTIMATOAVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6 maggio 2019 n. 3802/25/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6 maggio 2019 n. 3802/25/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IVA relative all'anno 2014, ha accolto l'appello proposto dalla "La Nuova Bevanda S.r.l.", società unipersonale in liquidazione, nei confronti della medesima, nonché nei confronti del fallimento di "La Nuova Bevanda S.r.l.", società unipersonale in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 9 maggio 2018 n. 4701/40/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'atto impositivo fosse nullo per difetto di motivazione a causa dell'omessa l'allegazione di una segnalazione dell'Ufficio Antifrode, il cui stralcio - oltre ad essere stato trascritto - era stato ivi menzionato come documento annesso. "La Nuova Bevanda S.r.l.", società unipersonale in liquidazione, si è costituita con controricorso. Il fallimento di "La Nuova Bevanda S.r.l.", società unipersonale in liquidazione, è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In vista dell'odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'omessa allegazione della segnalazione dell'Ufficio Antifrode causasse la nullità dell'avviso dì accertamento. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1. Come si desume dalla trascrizione riportatane in ricorso, la motivazione dell'avviso di accertamento conteneva un esplicito riferimento alla segnalazione emessa dalla Direzione Regionale della Campania - Ufficio Antifrode il 25 settembre 2015, prot. n. 53046, con la quale si «ipotizzava in capo alla società LA NUOVA BEVANDA S.R.L. il ruolo di missing trader evoluto/cross invoicer ossia di soggetto che, presentando le dichiarazioni fiscali, poneva in essere sia transazioni reali che fittizie», facendo menzione dell'allegazione in copia del relativo stralcio al fine di «costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972».Ciò non di meno, è pacifico che il richiamato "stralcio" della suddetta segnalazione non è stato mai allegato all'avviso di accertamento. 1.2 Ora, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale, nel regime introdotto dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (così:

Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2011, n. 6914; Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2013, n. 9032; Cass., Sez. 6^-5, 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2017, n. 21066; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28574; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2021, n. 3183). 1.3 Più precisamente, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212) deve essere inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ne consegue che all'avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell'avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l'amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva (in termini: Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28574; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2021, n. 3183). 1.4 Tale principio può essere ribadito e confermato, stante l'assoluta identità dei presupposti, anche per l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria ometta di allegare all'atto impositivo documenti della cui allegazione sia stata fatta ivi espressa menzione, sempre che il relativo contenuto (almeno per le parti rilevanti e salienti) sia stato riprodotto (in forma integrale o sintetica) in motivazione.

Difatti, tale omissione non arreca al contribuente alcuna menomazione del diritto di difesa, trattandosi di un adempimento superfluo ed ultroneo rispetto alla motivazione dell'atto impositivo, che è già integrata dalla riproduzione o dalla sintesi del documento richiamato (ma non allegato) (vitiatur, sed non vitiat). Non a caso, in coerenza con tale ratio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento sotto il profilo evidenziato, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2009, n. 26683;Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2010, n. 22118;

Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 6^, 24 novembre 2016, nn. 23985, 23986 e 23987). 1.5 Pertanto, si può ritenere che il giudice di appello ha fatto malgoverno dei suddetti principi, avendo ritenuto che la segnalazione dell'Ufficio Antifrode dovesse essere necessariamente allegata, a pena di nullità, all'avviso di accertamento, nonostante la trascrizione in premessa della parte rilevante del suo contenuto, che rendeva eccessivo l'ulteriore adempimento.

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a R