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Ordinanza — n. 25587/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against VAT ruling, holding CMR documents not exclusive for cross-border transport proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25587/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by ALD Automotive Italia S.r.l. against a tax court decision regarding intra-Community trade. The taxpayer argued that the tax authority erred by requiring a CMR contract as the sole proof of goods transport, whereas the court ruled that any document sufficiently demonstrating export is admissible. Consequently, the court upheld the lower court's finding that invoices and bank records were insufficient without direct transport evidence.

Regesto Legislator

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Art. 41, comma 1, lett. a, D.L. 30 agosto 1993 n. 331; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The CMR document is not the exclusive means of proof for cross-border transport; any document sufficiently demonstrating the export of goods constitutes valid evidence.

Parole chiave

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VAT intra-Community trade CMR transport document burden of proof export tax appeal dismissal evidence sufficiency obbligo della denunzia doganale indagine per frode iva ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 41, comma 1, lett. a, D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
427, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la prova del trasporto o della spedizione dei beni in altro Stato membro dell'Unione Europea dovesse essere fornita soltanto mediante il modello CMR ed i contratti commerciali.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2021, n. 2327
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2021, n. 2327), il tessuto normativo, di diverso livello, che regolamenta la fattispecie in esame è costituito dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33383/2019 R.G., proposto DA ImALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cangemi e dall'Avv. Arnaldo Salvatore, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 2 luglio 2018 n. 4603/03/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 2 luglio 2018 n. 4603/03/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per VIVA relativa all'anno 2010, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 18 maggio 2017 n. 12323/10/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente non avesse provato la dislocazione delle merci vendute nel territorio dello Stato membro di destinazione. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la prova del trasporto o della spedizione dei beni in altro Stato membro dell'Unione Europea dovesse essere fornita soltanto mediante il modello CMR ed i contratti commerciali. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2021, n. 2327), il tessuto normativo, di diverso livello, che regolamenta la fattispecie in esame è costituito dall'art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo il quale costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili «le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta».

Il beneficio dell'esenzione dall'imposta per le cessioni intracomunitarie trova, inoltre, espressione nella Direttiva emanata dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, il cui art. 138 dispone che: «Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni».

L'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire quando, in primo luogo, il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, in secondo luogo, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in terzo luogo, in seguito a tale spedizione o trasporto il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (per la giurisprudenza comunitaria: Corte Giust., 27 settembre 2007, Teleos, causa C-409/04;

Corte Giust., 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, causa C-273/11; Corte Giust., 9 ottobre 2014, Traum, causa C-492/13; per la giurisprudenza italiana: Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2019, n. 28832; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29498). Assodato che, in tema di non imponibilità IVA in materia di cessioni intracomunitarie, l'onere probatorio dei fatti costitutivi dell'esenzione è a carico del contribuente che invoca la deroga, resta da esaminare il tema delle modalità con le quali il cedente possa offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario.

In assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria è intervenuta in argomento con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 345 del 28 novembre 2007, n. 477 del 15 dicembre 2008 e n. 19/E del 25 marzo 2013. La risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007 - dopo aver ricordato l'obbligo del contribuente di conservare le fatture e gli elenchi "Intrastat" - chiarisce che, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Stato dell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario; in detta risoluzione si precisa altresì che il contribuente deve conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse ìn relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.

La successiva risoluzione n. 477 del 15 dicembre 2008, a propria volta, precisa che il riferimento contenuto nella risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007 all'esibizione del documento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramente esemplificativo e chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

Da ultima, la risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 ha esteso la modalità di prova documento di trasporto cartaceo anche a quello elettronico. 1.2 Ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Stato dell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario. Il contribuente deve conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunítarie effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.

Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2021, n. 2327). 1.3 In coerenza a tali principi, dunque, il giudice di appello ha correttamente accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria sul presupposto che la contribuente non avesse provato la dislocazione della merce nello Stato di destinazione, essendo insufficiente a tale scopo la produzione delle fatture di vendita, della documentazione bancaria di pagamento e del "certificato di proprietà" delle autovetture iscritte al P.R.A. (con l'annotazione della cessazione della circolazione per esportazione). 1.4 Ed altrettanto si può ripetere anche per rextrait du registre du commerce e des socíetes" da parte dell'autorità francese e del certificato di attribuzione della partita IVA da parte dell'autorità tedesca, trattandosi di documenti che attengono solamente alla regolarità (rispettivamente, civilistica e fiscale) degli acquirenti stranieri.

2. Stante l'infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di C 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo