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Ordinanza — n. 25586/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment where bank movements lacked specific documentary justification for each transaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25586/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Revenue Agency's appeal against a tax tribunal decision regarding IRAP assessments for 2012. While the court rejected the claim that the lower court's reasoning was merely apparent, it found the decision flawed because the taxpayer's documentary proof covered only most, not all, bank movements. The court ruled that each individual bank transaction requires its own specific and autonomous documentary justification, rejecting the lower court's acceptance of a generic explanation for the majority of funds.

Regesto Legislator

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Art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; Art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633: In tax assessments, the legal presumption attributing bank movements to revenue requires the taxpayer to provide specific, autonomous documentary justification for each transaction, rejecting generic explanations that cover only the majority of movements.

Parole chiave

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IRAP tax assessment bank movement justification burden of proof documentary evidence legal presumption tax tribunal appeal Cassation review ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 32, nn. 2 e 7, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
2.1 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del D.P.R.
Art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 1, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 36, comma 2, n. 4, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver motivato il rigetto dell'appello con una motivazione meramente apparente.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse assolto l'onere probatorio con una giustificazione genericamente riferita alla massa dei movimenti bancari.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288
13248; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627
9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9960
9627; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9960).
Cass., Sez. 6^-5, 5 maggio 2017, n. 11102
Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2018, n. 10480
11102; Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2018, n. 10480; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112
10480; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 10 marzo 2021, n. 6594
13112; Cass., Sez. 5", 10 marzo 2021, n. 6594; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9086
6594; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9086).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33006/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Stanco Filippo, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Riccioni, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 28 marzo 2019 n. 1876/07/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 28 marzo 2019 n. 1876/07/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRAP relativa all'anno 2012, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Stanco Filippo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 14 giugno 2017 n. 14548/39/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente avesse dato dimostrazione documentale delle causali della quasi totalità dei movimenti in entrata sul conto corrente. Stanco Filippo si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver motivato il rigetto dell'appello con una motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 32, nn. 2 e 7, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse assolto l'onere probatorio con una giustificazione genericamente riferita alla massa dei movimenti bancari. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (da ultime:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9960). 1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa. Difatti, il giudice di appello ha ritenuto che la dimostrazione documentale delle causali della "quasi totalità" dei movimenti in entrata sul conto corrente - seppure con l'eccezione di alcuni movimenti, per i quali, comunque, il riscontro documentale era in corso di acquisizione presso la banca - bastasse a stabilire l'infondatezza dell'avviso di accertamento.

Il che è soddisfacente sul piano della adeguatezza argomentativa.

2. Il secondo motivo è fondato. 2.1 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (tra le altre:

Cass., Sez. 6^- 5, 5 maggio 2017, n. 11102; Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2018, n. 10480; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., Sez. 5", 10 marzo 2021, n. 6594; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9086). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo ritenuto che la dimostrazione documentale della causali della quasi totalità dei movimenti bancari fosse sufficiente a coprire - sul piano dell'assolvimento dell'onere probatorio - anche taluni movimenti per i quali non era stata ancora acquisita la documentazione presso la banca.Laddove, invece, occorreva che ciascuno dei movimenti bancari fosse assistito da una specifica ed autonoma giustificazione sul piano documentale.

3. Valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l'infondatezza del primo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'ad