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Ordinanza — n. 25585/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by ruling missing notification date on tax bill copy is not fatal nullity if defense rights were not prejudiced.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25585/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision that omitted notification details caused fatal nullity. The lower court incorrectly deemed the missing date on the tax bill copy as an insurmountable defect despite evidence proving timely service. The court ruled that such omissions are merely irregularities unless they objectively prevent the recipient from knowing the act's date, thereby preserving their defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 148, 160, 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: The absence of the notification date on the copy of a tax payment order delivered to the recipient constitutes a mere irregularity rather than an insurmountable nullity, provided the recipient's right of defense was not prejudiced.

Parole chiave

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tax notification nullity procedural defect regularity defense rights preservation tax bill service cassation quashing notifica tardiva dei difetti dichiarazione fiscale tardiva documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 148 cod. proc. civ.
Art. 160 cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 156 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8245
5691; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8245).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32702/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Guidato Francesco; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 28 marzo 2019 n. 633/01/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 aprile 2021 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 28 marzo 2019 n. 633/01/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2006, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Guidato Francesco avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma col n. 200/01/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'omessa compilazione della relata di notifica della cartella di pagamento costituisse nullità insanabile per l'incertezza del decorso del termine di impugnazione. Guidato Francesco è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Non sono state presentate memorie nel termine consentito. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'incertezza sulla data di ricezione da parte del destinatario determinasse la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento, nonostante la carenza di pregiudizio al diritto di difesa. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione, il vizio consistente nella mancata indicazione nella copia dell'atto notificato (nella specie, cartella di pagamento) della data nella quale la stessa è avvenuta non può essere sanato per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione di un ricorso (intempestivo e quindi dichiarato inammissibile) avverso lo stesso, poiché il relativo principio non può essere applicato nell'ipotesi in cui dalla notifica dell'atto decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa: peraltro, la mancanza di detto requisito legale della notifica opera oggettivamente ed il destinatario non ha quindi l'onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge (tra le altre:

Cass., Sez. Lay., 13 gennaio 2012, n. 398; Cass., Sez. Lav., 7 marzo 2017, n. 5691; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8245). 1.2 Di contro, si è precisato che tale principio non può valere per l'ipotesi di opposizione tempestiva alla cartella di pagamento, essendo sanato il medesimo vizio della notifica (per omessa indicazione nella copia dell'atto notificato della data in cui essa è avvenuta) per l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. (tra le altre: Cass., Sez. Lav., 2 marzo 2018, n. 4981; Cass., Sez.

Lav., 12 dicembre 2018, n. 32155 - nello stesso senso, in caso di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2013, n. 1091; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2017, n. 1109). 1.2 In particolare, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917), l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono:

a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. 1.3 Nella specie, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi enunciati, argomentando che la mancanza della relata di notifica sull'atto consegnato al destinatario, in particolare della data e della sottoscrizione del messo notificatore, comportasse un vizio insanabile, al riguardo precisandosi che tali elementi risultano, invece, nella relata di notifica dell'atto restituito al mittente, da cui si evince che la notifica era stata eseguita il 3 luglio 2013. 1.4 In ogni caso, si deve ribadire che, qualora la relazione di notificazione della cartella di pagamento sia stata apposta esclusivamente sull'atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza — come nel caso di specie — di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e neppure vertendosi in un'ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare l'atto a conoscenza dell'interessato per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore (in termini:

Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8245). 1.5 Pertanto, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che l'omessa compilazione della relata accedente alla copia consegnata al destinatario inficiasse di per sé la validità della notifica della cartella di pagamento, non tenendo conto che il ricorso del contribuente era stato tempestivamente notificato il 17 ottobre 2013 (cioè l'ultimo giorno utile, tenendo conto della sospensione feriale), senza aver subito alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa (come si evince dai motivi addotti a fondamento del ricorso originario, che riguardano anche altri aspetti della cartella di pagamento).

2. Pertanto, apprezzandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma