Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25584/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on administrative defense scope but dismisses lack of quantum argument as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25584/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first ground regarding the lack of a specific refund amount, ruling it inadmissible due to lack of autosufficiency and preclusive res judicata. Conversely, the Court allowed the second ground, holding that the tax authority could raise new factual defenses in the appeal stage even if the original request lacked a precise quantum. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 57 D.Lgs. 546/1992: In tax proceedings, the administration may contest the factual prerequisites for a refund in the appeal stage, and the lack of a specific quantum in the initial request does not preclude the authority from raising new factual defenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund request administrative defense scope res judicata limitation inadmissible appeal ground tax procedure preclusion ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
15-04-2021 -2- 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n.
Art. 369, second paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Art. 57, paragraph 2, of D.Lgs. n. 546 of 1992
546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato " ( cfr.
Art. 18, 19, and 21 of D.Lgs. n. 546 of 1992
Art. 9, paragraph 17, of Law n. 289 of 2002
COSMO CROLLA RITENUTO CHE 1.Di Geronimo Salvatore impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso ex art. 9 comma 17 della I.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3338/2011
tra le tante Cass. 3338/2011 e 5429/2018)».
Cass. 5429/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37875-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DI GERONIMO SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 2873/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA RITENUTO CHE 1.Di Geronimo Salvatore impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso ex art. 9 comma 17 della I. 289/02 del 90% degli importi versati a titolo di Irpef relativa agli anni 1990-1992 per un importo complessivo pari ad C 19.015,42 2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse, che il motivo di appello circa la dedotta carenza dell'elemento soggettivo, era inammissibile in quanto proposto in sede di udienza di discussione, che l'istanza era stata tempestivamente presentata e che sussistevano i presupposti per il rimborso. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE Ric. 2019 n. 37875 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.18, 19 e 21, d.lgs. n.546 del 1992 del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs., in quanto l'istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile. 1.1.Con il secondo motivo denuncia l'Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 9 comma 17 I 289/2002, 1, comma 665 I 190/2014, 3 dell'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 2/12/1990 , del DPCM 15/1/1991 in relazione all'art 360 comma 1 nr 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 21,27 comma 1 e 57 comma 2 d.lvo 546/1992 in relazione all'art 360 1° comma nr 4 cpc, si sostiene che erroneamente la CTR ha dichiarato inammissibile le difese dell'Agenzia delle Entrate svolte in appello che contestavano la sussistenza di uno presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimborso.

2. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art 369 II comma nr 3 cpc, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l'Agenzia delle Entrate riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, né indicato la sede processuale in cui reperire tale documento impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni. 2.1 Va inoltre rilevato, quale ulteriore profilo di inammissibilità della domanda, che l'Agenzia delle Entrate ha sollevato tale eccezione per la prima volta nel ricorso per Cassazione dopo che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso il cui importo è stato accertato sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente senza che tale Ric. 2019 n. 37875 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -3- punto tale statuizione sia stato oggetto di motivo di appello da parte dell'Agenzia. 2.2 Sulla questi() facti relativa al «quantum» spettante alla ricorrente si è, quindi, formato il giudicato. 3 II secondo motivo è fondato. 3.1 Questa Corte ha affermato che «nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che "le eventuali falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato " ( cfr. tra le tante Cass. 3338/2011 e 5429/2018)». 3.2 II divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. 3.2 Nella fattispecie è incontestato che l'Agenzia nel giudizio di secondo si sia limitata a contestare i fatti costitutivi del rimborso richiesto dalla controparte. aggiungendo la diversa argomentazione della mancata residenza del contribuente nel Ric. 2019 n. 37875 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -4- Comune colpito dal sisma rispetto a quelle dedotte nel giudizio di primo grado. 3.3 La CTR non si è uniformata ai principi sopra enunciati.

4. In accoglimento del secondo motivo l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo motivo del ricorso rigettato il primo cassa, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camer