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Ordinanza — n. 25583/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25583/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25583/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37767-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CALABRIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2078/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 295 c.p; Ordinanza — n. 25583/2021 — snciv · Corte di Cassazione: MT - ud. 15-04-2021 -2- sanzioni oggetto del presente giudizio; il che comportava, secondo i giudici di secondo grado, l'inesistenza della materia accertativa con conseguente mancata applicazione delle sanzioni.

Parole chiave

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contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva validità della tassazione fiscale arretrati d'imposta impugnazione di decisioni amministrative ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 295 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37767-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CALABRIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2078/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Calabria Giovanni impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l'atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni nr. T9BIRHD00070/206, notificato in data 2/12/2016, scaturito dall'avviso di accertamento, oggetto di separato giudizio, con il quale veniva effettuata una ripresa fiscale Ires, Irap e Iva per l'anno di imposta 2009, alla soc.Incom srl, agli amministratori di diritto Premoli Dario e Castigliola Giuseppe e agli amministratori di fatto Danesi Valerio Agosti Davide e Calabria Giovanni fondato su un sistema frodatorio che si avvaleva della costituzione di società fittizie che operavano per ottenere indebite detrazioni e compensazioni per costi inesistenti. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso richiamando la precedente pronuncia della CTP nr 1355/2017 con cui era stato annullato il presupposto avviso di accertamento. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello rilevando che nelle more del giudizio la stessa CTR con sentenza nr. 2546/2018 aveva confermato l'avviso di annullamento dal quale discendeva l'atto di irrogazione di Ric. 2019 n. 37767 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -2- sanzioni oggetto del presente giudizio; il che comportava, secondo i giudici di secondo grado, l'inesistenza della materia accertativa con conseguente mancata applicazione delle sanzioni.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cpc e 2909 cc in relaizone all'art. 360 comma 1° nr 3 cpc; si sostiene che non essendo la sentenza della CTR che ha annullato il propedeutico avviso di accertamento passata in giudicato la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione definitiva della causa pregiudiziale. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 11 del d.lvo 472/1997 e 7 d.l. 269/2003 convertito in I. 326/2003 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che secondo il recente orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7 (conv. con modif. in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non può ritenersi operante anche nell'ipotesi, come quella in esame, di società artificiosamente costituite 2 D primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass.16615/2015, 22673/2015, 6832/2019 ) in tema di contenzioso Ric. 2019 n. 37767 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -3- tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d'irrogazione di sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nell'annullamento dell'accertamento del maggior reddito derivante dalla indebita deduzione di costi e detrazione di Iva relativi ad emissione di fatture per operazioni inesistenti), dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive. 2.2 n giudice deve infatti utilizzare l'istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall'art. 295 c.p.c., per evitare il rischio del conflitto di giudicati; precisando, in particolare, va sospesa la causa accessoria quando, come nella specie, si discuta del rapporto tra illecito e sanzioni in cui la decisione della causa accessoria (sulla irrogazione della sanzione) dipende dall'esito della causa principale (sulla sussistenza del fatto illecito), dato che l'accertamento negativo della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l'accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità ( cfr.

Cass. 2204/2019). 2.3 La CTR, nel decidere la causa relativa all'avviso di irrogazione sanzioni dichiarando infondato l'appello sulla scorta dell'annullamento del prodronnico avviso di accertamento con sentenza della CTR non ancora passata in giudicato (è pacifica la pendenza del giudizio per Cassazione nr. 28534/2019) non ha applicato i principi sopra esposti, in quanto avrebbe dovuto Ric. 2019 n. 37767 sez. MT - ud. 15-04-2021 -4- sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione di quel giudizio con sentenza non più suscettibile di gravame 3 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte ;

• accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relativo al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2021 Il Preside