Cassation court quashes a tax court decision for apparent motivation and failure to specify evidence sources.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the Revenue Agency's appeal against a Sicilian Regional Tax Commission decision confirming a tax assessment. The lower court had rejected the company's claim of non-existence of operations without specifying the exact documentary evidence provided by the taxpayer or the logical reasons for accepting the individual emitters' declarations as certain. The Court ruled that the second-instance judgment suffered from apparent motivation and a lack of logical reasoning, violating procedural requirements for civil and tax proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c., comma 6, n. 4; D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4: A judgment is void if the court omits to concisely state the reasons and logical path leading to the decision, rendering the motivation merely apparent and preventing verification of whether the decision was based on the evidence adduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35635-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro EUROPA CARRI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO TARANTO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3778/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Europa Carri srl proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate, all'esito del pvc della Guardia di Finanza, rettificava gli imponibili dichiarati per l'anno di imposta 2006 contestando l'effettività delle operazioni indicate dalle fatture emesse dalle ditte individuali Cantone Vito e Gaudio Umberto sulla base delle dichiarazioni rese dagli emittenti le fatture.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso ritenendo non sufficientemente provata l'inesistenza delle operazioni. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello rilevando che la società aveva fornito la prova documentale della esistenza soggettiva ed oggettiva delle operazioni economiche e che l'Ufficio non aveva fornito elementi di segno contrario 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi l'Agenzia delle Entrate.
Europa Carri srl si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2019 n. 35635 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 cpc e 36 d.lvo 546/92 in relazione all'art 360 10 comma cpc; la sentenza sarebbe nulla in quanto sorretta da motivazione apparente ed apodittica. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del dPR 600/73, 2697, 2727 e 2729 cc, 4 dPR 444/1997 e 116 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc, si sostiene che la CTR non abbia fatto buon governo dell'onere della prova ritenendo che l'Amministrazione Finanziaria non aveva supportato la propria ripresa sulla base di elementi probatori sufficienti quando invece era onere del contribuente fornire la prova contraria dell'esistenza delle operazioni, onere che - anche alla luce dell'apodittica motivazione della pronuncia- non risultava essere stato effettivamente assolto. 2 n primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del motivo, che secondo la contribuente si risolverebbe in una inammissibile nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dalla CTR. 2.2 In realtà la critica che viene mossa all'operato dei giudici di seconde cure, come si evince chiaramente dal profilo formale e sostanziale della censura, è quella di aver emesso una sentenza corredata da motivazione solo graficamente esistente ma apodittica nella sostanza.
Ric. 2019 n. 35635 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- 2.3 Né la doglianza difetta del requisito di autosufficienza in quanto la specificità del motivo di impugnazione per carenza di motivazione è soddisfatta dalla produzione della sentenza di secondo grado. 3 Venendo al merito, è' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè Ric. 2019 n. 35635 sez.
MT - ud. 15-04-2021 -4- di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ( cfr. Cass n. 2876 / 2017 1461/2018). 3.1 Nella fattispecie i giudici di seconde cure, espongono, a sostegno della decisione di conferma dell'infondatezza dell'avviso di accertamento le seguenti ragioni: << invero dagli atti del giudizio emerge che la Società appellata ha fornito prova documentale della esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni economiche poste in essere con i soggetti le cui dichiarazioni, rese peraltro in assenza di contraddittorio con la Società, non possono essere considerate prove certe.
L'Ufficio di contro non ha fornito elementi probatori tali da far ritenere non attendibili la ricostruzione documentale operata dalla Società appellata>>. 2.3 Si tratta, all'evidenza, di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica 2.4 Non vengono specificate le fonti di prova (al di là della generica affermazione che si tratta di <<prova documentale>>) che il contribuente avrebbe fornito per privare di ogni valenza probatoria gli elementi su cui si fonda la prospettazione dell'Ufficio circa l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture né si dà conto delle ragioni sostanziali per le quali sono state considerate prove certe le dichiarazioni rese dagli emittenti delle fatture. 2.5 Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a confermare l'illegittimità dell'avviso di accertamento Ric. 2019 n. 35635 sez.
MT - ud. 15-04-2021 -5- 3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso