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Ordinanza — n. 25580/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25580/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25580/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29317-2019 proposto da: CATAPANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSESIA 40, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO MARIA D'AMBROSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO ESPOSITO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2696/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25580/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è in primo luogo inammissibile in quanto non rispettoso del principio della specificità stabilito dall'art 366 10 comma nr. 5 cpc 2.1 Non avendo infatti il ricorrente né trascritto nel ricorso la cartella di pagamento né indicato la collocazione toponomastica del documento è impedito a questa Corte ogni verifica circa la regolarità della notifica (Cass.7902/2016). 2.2 Il motivo è comunque infondato nel merito in quanto la CTR ha rilevato che qualsiasi vizio circa regolarità della notifica risulta sanato dal raggiungimento dello scopo Ric. 2019 n. 29317 sez.

Parole chiave

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notificazione viziata procedura fiscale procedura di ricupero d'imposta accesso agli atti del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29317-2019 proposto da: CATAPANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSESIA 40, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO MARIA D'AMBROSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO ESPOSITO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2696/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1 Catapano Antonio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'intimazione di pagamento per un totale di C 360.650,00, notificata in data 4/12/2014, fondata su due cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento esecutivi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l'appello rilevando:

a) che la notifica dell'atto a mezzo pec è prevista dal d.lvo 159/2015 e ogni questione sulla mancanza di garanzia della consegna dell'atto era superata dal principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo b) che, con riferimento alla eccepita mancanza di sottoscrizione digitale e di conformità dell'atto ricevuto all'originale, non vi era stata Ric. 2019 n. 29317 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- una chiara e specifica contestazione;

c) che non era stata proposta querela di falso al fine di contestare l'inesistenza degli atti sottostanti.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente all'unico scopo di partecipare all'udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione Antonio Catapano denuncia omessa valutazione su un punto decisivo ai fini della declaratoria di nullità degli atti presupposti per mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli stessi alla ricorrente; si sostiene che una delle cartelle di pagamento risulta essere stata notificata a mani della madre di Catapano Antonio all'indirizzo di Ottaviano Via Trecase nr 26-80044 dove era residente una persona omonima del ricorrente anziché all'indirizzo di Ottaviano Via Trecase nr 26 piano 1°.

2. Il motivo è in primo luogo inammissibile in quanto non rispettoso del principio della specificità stabilito dall'art 366 10 comma nr. 5 cpc 2.1 Non avendo infatti il ricorrente né trascritto nel ricorso la cartella di pagamento né indicato la collocazione toponomastica del documento è impedito a questa Corte ogni verifica circa la regolarità della notifica (Cass.7902/2016). 2.2 Il motivo è comunque infondato nel merito in quanto la CTR ha rilevato che qualsiasi vizio circa regolarità della notifica risulta sanato dal raggiungimento dello scopo Ric. 2019 n. 29317 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -3- 2.3 La CTR ha, quindi, aderito al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale << La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014) Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte» ( cfr Cass.

S.0 nr 7665/2016). 3 II ricorso va quindi rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. PQM La Corte , rigetta il ricorso. • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2020 il Presid