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Ordinanza — n. 25575/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25575/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25575/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 29115 - 2019 R.G. proposto da: Avvocato FRISANI L. PIETRO - c.f. FRSPTR64P08L049K - PUTIGNANI MASSIMILIANO - c.f. PTGMSM64C13H282A - SPADONI STEFANO - c.f. SPDSFN64T25H282V - il primo, da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., il secondo ed il terzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro L. Frisani in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Pietro L. Frisani.

Regesto Legislator

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art. 86 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25575/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo errore amministrativo sviamento della giustizia motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 86 cod. proc. civ
SPDSFN64T25H282V - il primo, da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., il secondo ed il terzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro L.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29115 - 2019 R.G. proposto da: Avvocato FRISANI L. PIETRO - c.f. FRSPTR64P08L049K - PUTIGNANI MASSIMILIANO - c.f. PTGMSM64C13H282A - SPADONI STEFANO - c.f. SPDSFN64T25H282V - il primo, da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., il secondo ed il terzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro L. Frisani in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Pietro L. Frisani.

RICORRENTI contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO per la correzione della sentenza n. 22031/2019 di questa Corte, L ' udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 questa Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto da Massimiliano Putignani e da Stefano Spadoni nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso il decreto n. 769/2018 della Corte d'Appello di Perugia e per l'effetto ha, tra l'altro, condannato il Ministero soccombente a rimborsare all'avvocato Pietro L.

Frisani, difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese del giudizio di legittimità.

2. Con ricorso in data 16.9.2019 Massimiliano Putignani, Stefano Spadoni e l'avvocato Pietro L. Frisani hanno chiesto correggersi l'ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 di questa Corte, laddove, nel dispositivo, risulta scritto "condanna il Ministero della giustizia alla rifusione (...)" anziché "condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione (...)" 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Si dà atto in primo luogo che il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 1/3.10.2019 al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si dà atto in secondo luogo che effettivamente il dictum n. 22031/2019 di questa Corte reca e nel dispositivo e - si aggiunge - nel corpo dell'ordinanza (pag. 2, settimo rigo) l'indicazione "Ministero della Giustizia" in luogo di "Ministero dell'Economia e delle Finanze".Si tratta evidentemente di un duplice errore materiale, qualificabile come mero lapsus calami. Invero l'epigrafe reca correttamente indicazione del "Ministero dell'Economia e delle Finanze".

7. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

8. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto dispone correggersi, così come corregge, l'ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 di questa Corte, nel senso che laddove è scritto, in motivazione (pag. 2, settimo rigo) e in dispositivo, "Ministero della Giustizia" debba leggersi ed intendersi "Ministero dell'Economia e delle Finanze"; dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale dell'ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 della seconda sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021. Il a residente dott. o Cosentino ",NC