Court allows teacher's claim for salary differences, ruling the five-year prescription period applies to contractual public employment claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the Ministry's appeal against the Milan Court of Appeal, which had dismissed the teacher's claim for salary equalization. The Ministry argued for a ten-year prescription period based on the contractual nature of the liability for non-discrimination, while the teacher contended the claim was a retributive credit subject to a five-year limit. The court agreed with the teacher, establishing that in public contractual employment, demands for equal treatment under non-discrimination principles are subject to the five-year prescription period of Article 2948 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2948 n. 4 e 5 c.c.; L. 183/2011, art. 4, co. 43: In public contractual employment, claims by fixed-term employees invoking the non-discrimination principle to request the same remuneration as permanent staff are subject to the five-year prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5253-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DI A i UNIVI AZSITA' DEI »A RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \T\ DIA PORTOGHESI 12, presso l'1\VVOCX111RA GENERAI», DE1.1,0 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro NIAMMINO AG vrA 1\1 \RIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1892/2019 della CORTE, D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2019; v udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (1(1'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO B1 RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano, rigettando il gravame del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha ritenuto che la prescrizione del diritto alle differenze retributive per ricostruzione dell'anzianità in ragione del divieto di discriminazione dei docenti non di ruolo, azionato da Agata Maria Mammino, fosse decennale e ciò alla luce della natura "contrattuale" della responsabilità risarcitoria conseguente all'inadempimento ad un obbligo di non discriminazione;
2. Il Miur ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la Mammino è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. si deve premettere che la notifica del ricorso per cassazione alla Mammino appare legittima e rituale, in quanto eseguita in forma telematica, presso due dei difensori della lavoratrice indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata, in data 10.2.2020, e quindi entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 19.12.2019, il tutto con atti rispetto ai quali la conformità all'originale telematico è stata regolarmente attestata si sensi di legge;
2. l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e 4, co. 43, L. 183/2011, sostenendo che erroneamente il credito rivendicato fosse stato qualificato come di natura risarcitoria, mentre si trattava di credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale;
3. il motivo è fondato, in quanto questa S.C., con orientamento consolidato e qui condiviso, le cui motivazioni si hanno per richiamate ai sensi dell'art. 118, co. 2, disp. att. c.p.c., ha ritenuto che «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in Ric. 2020 n. 05253 sez.
ML - ud. 08-04-2021 -2- caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 28 maggio 2020, n. 10219); principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l'ulteriore regola secondo cui «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232);
4. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida adeguandosi ai principi di cui sopra;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2021. Il Presidente dott.ssa Adriana Dor