Italian Court disapplies tenure rules for fixed-term teachers to ensure EU non-discrimination equality with permanent staff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed the lower court's application of tenure rules for fixed-term teachers, ruling they violated EU non-discrimination principles. The applicant, a former temporary teacher, argued that her service years should be fully recognized upon permanent appointment, while the Ministry contended the existing framework was legally sound. The Court ordered the lower court to compare her specific case with a comparable permanent teacher, disregarding service interruptions and applying full tenure criteria to eliminate potential discrimination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 485 d.lgs. 297/1994; Clause 4 of the Framework Agreement to Directive 1999/70/CE: National rules on tenure recognition for fixed-term teachers must be disapplied when they result in inferior service years compared to comparable permanent staff, requiring a concrete case-by-case comparison to ensure equal treatment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4648-2020 proposto da: OLIVIERI DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 43 presso lo studio dell'avvocato RENATO CARUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FAGGIOLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - contron"corrente - (/ avverso la sentenza n. 674/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di Domenica Olivieri, maestra di infanzia anche presso le scuole materne comunali e poi assunta nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di ricostruzione della carriera in ragione dell'effettiva anzianità maturata nel periodo di precariato, ivi compresi i periodi alle dipendenze comunali, stante l'estensione per essi operata dall'art. 485, co. 3, d. Igs. 297/1994;
2. la Corte territoriale riteneva che la normativa, pur consentendo di riconoscere solo parzialmente l'anzianità pre-ruolo, fosse conforme al diritto dell'Unione Europea, in quanto essa era per certi versi più favorevole e per altri sfavorevole agli ex precari, oltre che in altri casi del tutto idonea a determinare parità di trattamento con il personale di ruolo, sicché eventuali effetti discriminatori potevano essere verificati solo attraverso la valutazione dei singoli casi concreti, operazione di per sé ritenuta inammissibile, non potendosi pretendere che ogni legge possa essere messa in discussione e disapplicata solo perché in singoli casi si presentino elementi di non piena uniformità tra tutte le possibili applicazioni di essa;
3. la Olivieri ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed all'esito la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'art. 485 d. Igs. 297/1994; Ric. 2020 n. 04648 sez. ML - ud. 08-04-2021 -2- 2. il secondo motivo censura invece la sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere essa espressamente, ma erroneamente, ritenuto che fosse doveroso procedere ad una verifica in concreto dei possibili effetti discriminatori derivanti dall'applicazione della normativa nazionale;
3. i motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, e sono fondati;
4. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ritenuto, a partire da Cass.28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att., c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato»;
5. da ciò la conseguenza per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;
6. ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere Ric. 2020 n. 04648 sez. ML - ud. 08-04-2021 -3- yJ anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio