Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25572/2021 — snciv Generato dall'IA

Court disapplies tenure calculation rules for temporary teachers to ensure non-discrimination against permanent hires under EU framework agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25572/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's application of specific tenure calculation rules for temporary teachers who later entered permanent roles. The applicant argued that the partial recognition of prior service violated the EU Framework Agreement on fixed-term work, while the Ministry contended the national law was compatible with EU law. The court ruled that the national provision must be disapplied when it results in less seniority than a comparable permanent hire, mandating a direct comparison of total service without applying equivalence rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 485 d.lgs. 297/1994; Clause 4 of the Framework Agreement on fixed-term work: The national provision recognizing partial seniority for temporary teachers must be disapplied when the resulting seniority is inferior to that of a comparable permanent hire, requiring a direct comparison of total service without applying equivalence rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
fixed-term work discrimination seniority calculation rules EU framework agreement temporary to permanent teachers disapplication of national law provvedimenti d'integrazione professionale uguaglianza di trattamento integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 485 d.lgs. 297/1994
3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'art. 485 d.
Clause 4 of the Framework Agreement on fixed-term work (Directive 1999/70/CE)
Art. 360 n. 3 c.p.c.
il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
il secondo motivo censura invece la sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere essa espressamente, ma erroneamente, ritenuto che fosse doveroso procedere ad una verifica in concreto dei possibili effetti discriminatori derivanti dall'applicazione della normativa nazionale;
Art. 118, co. 2, disp. att. c.p.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28 novembre 2019, n. 31149
questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ritenuto, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co.
Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter
questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ritenuto, a partire da Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente Q.0 ORDINANZA sul ricorso 4646-2020 proposto da: MAFFIONE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436 presso lo studio dell'avvocato RENATO CARUSO„ rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FAGGIOLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di Anna Maffione, maestra di infanzia anche presso le scuole materne comunali e poi assunta nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di ricostruzione della carriera in ragione dell'effettiva anzianità maturata nel periodo di precariato, ivi compresi i periodi alle dipendenze comunali, stante l'estensione per essi operata dall'art. 485, co. 3, d. Igs. 297/1994;

2. la Corte territoriale riteneva che la normativa, pur consentendo di riconoscere solo parzialmente l'anzianità pre-ruolo, fosse conforme al diritto dell'Unione Europea, in quanto essa era per certi versi più favorevole e per altri sfavorevole agli ex precari, oltre che in altri casi del tutto idonea a determinare parità di trattamento con il personale di ruolo, sicché eventuali effetti discriminatori potevano essere verificati solo attraverso la valutazione dei singoli casi concreti, operazione di per sé ritenuta inammissibile, non potendosi pretendere che ogni legge possa essere messa in discussione e disapplicata solo perché in singoli casi si presentino elementi di non piena uniformità tra tutte le possibili applicazioni di essa;

4. la Maffione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed all'esito la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'art. 485 d. Igs. 297/1994; Ric. 2020 n. 04646 sez. ML - ud. 08-04-2021 -2- 2. il secondo motivo censura invece la sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere essa espressamente, ma erroneamente, ritenuto che fosse doveroso procedere ad una verifica in concreto dei possibili effetti discriminatori derivanti dall'applicazione della normativa nazionale;

3. i motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, e sono fondati;

4. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ritenuto, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att. c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato»;

5. da ciò la conseguenza per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;

6. ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 04646 sez. ML - ud. 08-04-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2021. Il Presidente dott.ssa Adriana Doronzo Funzion iudiziano Pai'rij ftViorra Deposita