Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25570/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows career reconstruction for teachers and staff based on pre-role tenure, citing EU non-discrimination rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25570/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court ruling that rejected career reconstruction for teachers and administrative staff. The applicants argued that the lower court's partial recognition of pre-role tenure violated EU non-discrimination principles by treating fixed-term staff differently from permanent hires. The court agreed, citing recent European Court of Justice rulings requiring full equivalence in service calculation without applying interruption rules or reduced economic valuations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Cl. 4 Accordo Quadro Direttiva 1999/70/CE; artt. 485 ss. d. Igs. 297/1994: The principle of non-discrimination requires that fixed-term staff placed in permanent roles be treated identically to original permanent staff, mandating full recognition of pre-role service without applying interruption rules or reduced economic valuations.

Parole chiave

Generato dall'IA
EU non-discrimination principle fixed-term staff equivalence career reconstruction tenure pre-role service recognition administrative staff rights Italian public service law Cassation appeal outcome lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Cl. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
artt. 485 ss. d. Igs. 297/1994
3 c.p.c., denunciano la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e degli artt. 485 ss. d. Igs. 297/1994 Ric.
artt. 569 e 570 del d. Igs. 297/1994
artt. 36, Co. 2, d. Igs. 165/2001
(secondo motivo) ed infine degli artt. 36, Co. 2, d. Igs. 165/2001, 6 d.
art. 6 d. Igs. 368/2001
art. 2946 c.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, Motter
Corte di Cassazione, 28 novembre 2019, n. 31149
Corte di Cassazione, 28 novembre 2019, n. 31150
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2054-2020 proposto da: BIAVATI AGOSTINO, MONTEROSSO DULVIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMERICO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 80185250588;

YJ - intimato - avverso la sentenza n. 659/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda di Agostino Biavati (docente) Fulvia Monterosso (persone A.T.A.), di ricostruzione della carriera in ragione dell'effettiva anzianità maturata nel periodo di precariato con i servizi prestati pre-ruolo;

2. la Corte territoriale, argomentando peraltro solo sulla normativa riguardante il personale A.T.A., riteneva che la stessa, pur consentendo di riconoscere solo parzialmente l'anzianità pre-ruolo, fosse conforme al diritto dell'Unione Europea, in quanto tale da realizzare un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori e le esigenze di imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione;

3. la Corte, rigettando nel merito nei termini appena detti, dichiarava assorbita, secondo il criterio della c.d. ragione più liquida, la questione sulla prescrizione del diritto, su cui si era invece fondato il rigetto pronunciato in primo grado;

4. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. i motivi, tutti formulati ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denunciano la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e degli artt. 485 ss. d. Igs. 297/1994 Ric. 2020 n. 02054 sez. ML - ud. 08-04-2021 -2- (primo motivo) nonché della predetta clausola e degli artt. 569 e 570 del d. Igs. cit. (secondo motivo) ed infine degli artt. 36, Co. 2, d. Igs. 165/2001, 6 d. Igs. 368/2001 e 2946 c.c. (prescrizione decennale);

2. i primi due motivi, riguardanti uno la posizione del docente e l'altro quella del dipendente A.T.A., sono fondati;

3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ritenuto, a partire da Cass.28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att. c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato»;

4. da ciò la medesima pronuncia ha tratto la conseguenza, anch'essa qui condivisa, per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;

5. ciò comporta l'accoglimento del primo motivo, quanto al Biavati, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;

6. sempre sulla scia della citata pronuncia della Corte di Giustizia, questa S.C., con riferimento agli A.T.A., ha ritenuto, anche qui con decisione le cui motivazioni si hanno per integralmente richiamate anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att. c.p.c., che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Ric. 2020 n. 02054 sez. ML - ud. 08-04-2021 -3- rri quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi» (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150), concludendo quindi in senso diametralmente opposto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella presente causa;

7. anche per la Monterosso va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo„ con rinvio affinché, nel definire il merito, si proceda facendo applicazione della conseguente regola indicata sempre da Cass. 31150/2019 cit., nel senso che «il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»;

8. il terzo motivo, riguardante la prescrizione del diritto ad ottenere una corretta ricostruzione della carriera, in ragione di un'eccezione che venne accolta dal Tribunale ed è rimasta invece assorbita dal rigetto nel merito nella pronuncia impugnata, va qui parimenti assorbito e l'esame della relativa questione resta rimesso al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2021. Il Presidente dott.ssa