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Ordinanza — n. 25568/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25568/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25568/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36212-2019 proposto da: D'ALESSANDRO IRENE, SEDOCCO _ALESSANDRA, RIELLO GIORGIO, SAMBITO CALOGERÀ LILIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA; - intimati - avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 3 Cost, art. 118 disp. att. c.p, art. 117 Cost; Ordinanza — n. 25568/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 172/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato indennità giornaliera differita indennità per lavoro ridotto retroattiva perdita di lavoro inevitabile sospensione del diritto all'indennità prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE Ric.
art. 3 Cost
con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la «illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost.
art. 118 disp. att. c.p
18344; 4.2 a tali arresti, qui condivisi e contenenti un'ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp.
art. 117 Cost
c.p.c.; 4.3 va solo aggiunto, quanto alla questione di legittimità costituzionale, che essa è manifestamente infondata, rispetto all'art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità eurounitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n.5072/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36212-2019 proposto da: D'ALESSANDRO IRENE, SEDOCCO _ALESSANDRA, RIELLO GIORGIO, SAMBITO CALOGERÀ LILIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA; - intimati - avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BEI LI RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Venezia ha respinto l'appello proposto dai ricorrenti, di cui tre docenti ed uno - il Sedocco - appartenente al personale A.T.A., avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive in ragione dell'anzianità per il periodo lavorativo svolto preruolo, ma aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per essere intervenuta stabilizzazione, in parte in esito allo scorrimento delle graduatorie pregresse e in parte per l'immissione straordinaria di cui alla L. 107/2015;

2. la Corte d'Appello, nel decidere, ha richiamato l'orientamento di questa S.C. in merito al fatto che l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni diversi e ulteriori;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE Ric. 2019 n. 36212 sez. ML - ud. 08-04-2021 -2- 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001 - violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela»; 1.1 con la censura si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie costituirebbero misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola e si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale„ nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività;

2. il secondo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie», chiedendosi a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particollare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Mascolo;

3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la «illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di Ric. 2019 n. 36212 sez. ML - ud. 08-04-2021 -3- effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo». 3.1 il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi;

4. questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2020, n. 3474, ha già ritenuto che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della I. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il pre vigente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 4.1 analoga posizione è stata poi affermata da questa sezione, con ordinanza 4 settembre 2020, n. 18344; 4.2 a tali arresti, qui condivisi e contenenti un'ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 4.3 va solo aggiunto, quanto alla questione di legittimità costituzionale, che essa è manifestamente infondata, rispetto all'art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità eurounitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa A risarcimento agevolato ex art. 32 L. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

5. in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in Ric. 2019 n. 36212 sez. ML - ud. 08-04-2021 -4- modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento;

6. L'intrecciarsi del complesso tema con plurimi interventi della Corte di Giustizia, nonché l'anteriorità del ricorso rispetto alla presa di posizione di questa S.C. sull'ultimo di essi, sono circostanze che giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2