Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Gina Tralicci's appeal against the Rome Tribunal's decision regarding execution costs and tax deductions. Tralicci argued that the lower court failed to address specific facts about payment timing and calculation errors, but the court found her arguments lacked the required factual specificity. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the complaints did not properly reference the specific passages in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised concern issues not addressed in the impugned judgment or if the criticism lacks specific reference to the relevant passages of the decision.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35772-2019 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro INT1SA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOIA 15, presso lo studio dell'avvocato Bl'_,NEDETTO GARG ANI, che la o rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 15502/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BLU RITENUTO CHE 1. Gina Tralicci ha agito con atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi nei confronti di Banca Intesa, per il pagamento delle spese di difesa, di cui la ricorrente si era resa distrattaria e che erano maturate in un processo esecutivo in cui la Banca era stata destinataria di un'ordinanza di assegnazione di quanto da essa dovuto all'allora debitore esecutato;
2. Banca Intesa ha proposto opposizione . all'esecuzione, adducendo il sopravvenuto pagamento della somma pretesa esecutivamente dalla Tralicci, cui quest'ultima ha resistito sostenendo a vario titolo l'insufficienza di quanto corrisposto rispetto all'ammontare del proprio credito;
3. il Tribunale di Roma, confermando la sentenza del Giudice di Pace di integrale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ha rigettato l'appello proposto dalla Tralicci, la quale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, di cui il secondo ulteriormente articolato al proprio interno in più punti, mentre Banca Intesa ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la Tralicci denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art.2697 c.c., affermando la sussistenza di una motivazione apparente e l'omesso esame di una circostanza determinante, con riferimento al fatto che sarebbe stata trascurata la tardività del pagamento rispetto alla avvenuta notifica del pignoramento presso terzi, dal che sarebbe derivato il suo diritto a percepire anche le spese del processo esecutivo, non considerato nella sentenza impugnata;
2. il motivo è inammissibile, in quanto esso riguarda un profilo, quello sulle spese dell'esecuzione intentata contro Banca Intesa, rivendicate sul presupposto che il pagamento del debito sarebbe avvenuto dopo l'attuazione del pignoramento, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, la quale pur afferma di avere esaminato il merito, nei limiti dei Ric. 2019 n. 35772 sez. ML - ud. 08-04-2021 -2- motivi addotti avverso la sentenza del Giudice di Pace, che già aveva integralmente accolto l'opposizione di Banca Intesa;
3. vale quindi il principio per cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito» (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
4. il motivo non corrisponde ai menzionati requisiti ed è pertanto inammissibile, in quanto, non precisando dove, come e quando il corrispondente credito fosse stato esposto e rivendicato in causa e, stante l'integrale accoglimento dell'opposizione in primo grado, coltivato in appello, attraverso esso non si dimostra che non si tratti di questione nuova;
5. il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1181 c.c., dell'art. 24 L. 742/1942 e dell'art. 4 DM 585/1994 e si articola, come detto, in più punti;
6. sotto un primo profilo la ricorrente sostiene che, in caso di notificazione congiunta di due atti (alla stessa persona, con riferimento qui alla notifica a Banca Intesa del titolo e del precetto), il corrispondente diritto di tariffa sarebbe dovuto due volte, mentre nei calcoli svolti dal Tribunale esso sarebbe stato contemplato una volta soltanto, ma si tratta di censura infondata, in quanto il punto 22 tab. B della Tariffa (rectius punto 49) di cui al D.M. 585/1994 e che è qui applicabile ratione temporis non contempla tale raddoppio, il quale non è neppure coerente con la ratio della predetta Tariffa, nella parte inerenti i c.d. diritti di procuratore, che è quella di riconoscere il compenso per ogni impegno richiesto e qualificato dalla corrispondente voce, ove è evidente che la notifica di due atti congiuntamente coinvolge una sola attività;
7. sotto altro profilo la ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha escluso il pagamento dei "diritti di registrazione" dell'ordinanza di assegnazione, ma la censura è inammissibile, in quanto il Tribunale ha affermato che essi non erano dovuti perché non vi era stata prova di avere "sostenuto tale attività" ed il motivo di ricorso, affermando la violazione di legge per essere l'ordinanza titolo esecutivo soggetto a registrazione, non è Ric. 2019 n. 35772 sez. ML - ud. 08-04-2021 -3- coerente con la ratio decidendi, in quanto ciò non è negato nella sentenza impugnata, ove si fa leva invece sull'assenza di prova che quell'attività sia stata effettivamente svolta;
8. infine, sempre nel contesto del secondo motivo, la Tralicci sostiene che il Tribunale non avrebbe calcolato VIVA sui crediti professionali, pur riconosciuti e maturati dopo l'ordinanza di assegnazione, ma ciò non è vero in quanto tale calcolo è espressamente contenuto a pagina 9 della sentenza, primo periodo, sicché la censura è inammissibile perché basata su un presupposto fattuale inesistente come tale;
9. il terzo motivo afferma la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al calcolo della ritenuta d'acconto effettuata da Banca Intesa al momento del pagamento, nel senso che essa sarebbe stata determinata in misura eccessiva rispetto alle somme effettivamente imponibili, con susseguente minor versamento reale a favore della creditrice;
10. il Tribunale ha disatteso la pretesa della Tralicci su tale specifico punto, ritenendo che la scarsa chiarezza della procedente non avesse messo la Banca in condizione di conoscere con esattezza quale fosse l'importo effettivo non imponibile e quindi di effettuare un calcolo esatto della ritenuta d'acconto, rilevando altresì, in particolare, che nel precetto erano riportati importi non imponibili mai documentati o giustificati;
11. la ricorrente impugna sul punto con un motivo rubricato come violazione di legge che si appunta in realtà su due profili motivazionali, consistenti nel fatto che, a dire della ricorrente, non sarebbe stata confutata la motivazione del Giudice di Pace in ordine alla parzialità del pagamento e che, comunque, il giusto importo della ritenuta sarebbe stato determinabile - in misura inferiore - dalla Banca, sulla base dell'ordinanza di assegnazione;
12. si tratta ancora di censure inammissibili, in quanto il richiamo alla motivazione del Giudice di Pace non è corredato dalla trascrizione del passaggio interessato del corrispondente provvedimento e resta oscuro, anche perché in quella sede l'opposizione fu comunque integralmente accolta;
13. nel resto, quella sviluppata non consiste in una critica di legittimità rispetto al ragionamento motivazionale svolto nella sentenza impugnata, onde far emergere l'intrinseca erroneità di esso, ma si caratterizza come mera rielaborazione di merito di possibili e diversi calcoli, effettuata senza neppure riportare la trascrizione dell'atto di precetto nella parte in cui Ric. 2019 n. 35772 sez. ML - ud. 08-04-2021 -4- ifY-1 risulterebbero gli importi in eccesso per spese non imponibili cui fa riferimento il Tribunale, sicché vi è incoerenza e difetto di specificità critica rispetto alla ratio decidendi;
14. il ricorso va quindi complessivamente disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2021. Il Presidente dott.sa Adriana Do