Cassation court dismisses appeal for extinction by waiver and orders cancellation of first-instance filing transcription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal extinct due to the parties' mutual waiver of the proceedings. The underlying dispute involved a fraudulent transfer claim regarding a family asset fund, but the substantive issues were never adjudicated because the plaintiffs withdrew their request. Consequently, the court ordered the cancellation of the first-instance filing transcription to ensure judicial economy and compensated the parties' litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2668 c.c.; Art. 111 Cost.: When parties mutually waive an appeal, the judgment is declared extinct, and the court must order the cancellation of the first-instance filing transcription to guarantee the economy of proceedings and reasonable duration of the process.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4539-2019 proposto da: DI SAURO GIANNI, MASCI ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIGNOLA, 5, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MELUZZI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA SPADONI; - ricorrenti - contro CURATELA FALLIMENTO COS.NAU. DI SAURO GIANNI & C. SAS , in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA N. 93, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CRIVELLARI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO TASCIOTTI CECCANO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4631/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSE FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 la curatela del fallimento della società Cosnau s.a.s. di Di Sauro Gianni & C. convenne dinanzi al Tribunale di Latina Gianni di Sauro e Antonella Masci, esponendo che i convenuti, in frode delle ragioni dei creditori sociali, il 16 giugno 2010 avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale avevano conferito tutti i propri beni immobili, e chiedendo che tale atto fosse dichiarato simulato o, in subordine, inefficace nei confronti della cura della ex articolo 2901 c.p.c.. Il Tribunale con sentenza 29 dicembre 2014 accolse la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.
2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 6 luglio 2018 rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che la società Cosnau, della quale Gianni Di Sauro era socio accomandatario, versava in difficoltà finanziarie sin dal 2007, e nel 2010 aveva registrato una perdita di esercizio per 200.000 Ritenne che tale circostanza, unitamente al fatto che i due coniugi Masci-Di Sauro (coniugati in regime di comunione legale dei beni sin dal 1981), solo nel 2010 mutarono il regime patrimoniale familiare in quello di separazione, rendeva evidente l'intento fraudolento dei convenuti.
Ric. 2019 n. 04539 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- 3. Ricorrono per cassazione avverso tale sentenza Antonella Masci e Gianni di Sauro con ricorso fondato su due motivi. Resiste il fallimento con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Il curatore del fallimento ha sottoscritto per adesione la suddetta richiesta. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto. Non è luogo a provvedere sulle spese, così come concordemente richiesto dalle parti.
2. Le parti hanno concordemente domandato che sia ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio. La richiesta è ammissibile e va accolta anche nella presente sede di legittimità, dal momento che la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art.111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c. se vi è una concorde richiesta delle parti (Sez. 3 -, Ordinanza n. 18741 del 23/09/2016, Rv. 642101 - 01).
P.q.m. -) dichiara estinto il giudizio; -) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, proposta dal Fallimento della Cosnau s.a.s. di Di Sauro Gianni & C. nei confronti di Gianni Di Sauro ed Antonietta Masci, notificata il Ric. 2019 n. 04539 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- 22.7.2013, di simulazione e revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto dai suddetti Gianni Di Sauro e Antonella Masci (stipulato il 16.6.2010 e trascritto il 21.6.2010 al n. 16943 reg. gen.), domanda trascritta con formalità del 31.10.2013, reg. gen. 25731, reg. part. 16961; -) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 maggio 2021. Il Presidente (Adela