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Ordinanza — n. 25561/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural delay in opposition to property transfer decree based on knowledge timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25561/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Schioppa and Palamara against a lower court ruling that declared an opposition to a property transfer decree untimely. The appellants argued that the deadline should start from actual knowledge of the decree's content upon withdrawal of the certified copy, rather than the request for that copy. The court held that factual knowledge of the document suffices for the deadline to begin, and the lower court's reasoning regarding the procedural phase did not violate legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 617, second comma, cod. proc. civ.; Art. 113, Cost.: The deadline for opposing an enforceable act begins from factual knowledge of the act, not necessarily from legal knowledge of its content, and presumptions of fact do not violate the principle of contradiction if they stabilize procedural phases.

Parole chiave

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procedural deadline factual knowledge opposition to enforcement presumption of fact property transfer decree civil procedure code conclusion of proceedings opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 111, Cost.
Art. 113, Cost.
Art. 617, second comma, cod. proc. civ.
civ.; Rilevato che: il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo; questa Corte ha chiarito che ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 617, cod.
Art. 618, second comma, cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
PaO1 Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo; questa Corte ha chiarito che ai fini della decorrenza del termine di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24/05/2018, n. 13043
civ., è sufficiente la conoscenza di fatto del provvedimento oggetto di contestazione (Cass., 24/05/2018, n. 13043, Cass., 30/12/2014, n.
Cass., 30/12/2014, n. 27533
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2057-2019 proposto da: SCHIOPPA ENRICO, PALAMARA ELEONORA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 67, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, che li rappresenta e difende; - ricorrente - Contro BARONCINI ALESSIA, inaunkatepribrt domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO FABRIS; - controricon-ente - contro MINERVA SRL, CAF SPA, SACCO ROBERTA, D'AVENIA MARIO; - intimati - avverso la sentenza n. 572/2018 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2019 n. 02057 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Enrico Schioppa ed Eleonora Palamara ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 572 del 2018 del Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato tardiva l'opposizione agli atti esecutivi di una procedura di espropriazione immobiliare, proposta dal deducente in relazione al pronunciato decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria Alessia Baroncini; resiste con controricorso Alessia Baroncini, mentre sono rimasti intimati Minerva s.r.I., CAF s.p.a., Roberta Sacco e Mario D'Avenia;

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, Cost., 113, 617, secondo comma, cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva l'opposizione formale facendo decorrere il "dies a quo" dalla pubblicazione ovvero richiesta di copia conforme del decreto opposto, non oggetto di comunicazione, piuttosto che dalla data del ritiro, violando il principio per cui la decorrenza in parola dev'essere dalla conoscenza legale o comunque da quella del contenuto del provvedimento contestato; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 111, Cost., 113, 618, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe alterato la sequenza procedimentale prevista per il giudizio di opposizione definendolo con motivazioni apodittiche non rispondenti al contenuto del fascicolo, da cui emergeva la documentazione e quindi la data del ritiro della copia conforme del decreto di trasferimento opposto, smentendo l'affermazione del giudice di merito per cui, quand'anche non si fosse fatto decorrere il termine in discussione dalla data di deposito del decreto richiamato, avrebbe dovuto prendersi atto della mancata prova della richiamata data di ritiro, e comunque considerarsi quella di richiesta della relativa copia conforme;RG n 2057 del 2019 Cons. fe!.

PaO1 Porreca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo; questa Corte ha chiarito che ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 617, cod. proc. civ., è sufficiente la conoscenza di fatto del provvedimento oggetto di contestazione (Cass., 24/05/2018, n. 13043, Cass., 30/12/2014, n. 27533); nel caso, il giudice di merito ha accertato, in fatto e presuntivamente, che - pur non volendo darsi rilievo al deposito del provvedimento atto ad innescare la conoscenza legale - la conoscenza in parola del provvedimento opposto era stata raggiunta con la richiesta di copia conforme dello stesso; la suddetta sussunzione presuntiva è stata censurata, nel corpo del ricorso, limitandosi ad affermare che si tratterebbe di «una fase meramente procedurale e amministrativa», da cui non poter evincere la necessaria conoscenza del contenuto del provvedimento, compiutamente maturata al momento del ritiro dello stesso; dunque:

a) non è stata esplicitata una specifica critica "in iure" alla sussunzione dei fatti rilevati nella disciplina delle presunzioni;

b) al contempo, la descritta applicazione della disciplina della presunzione non può dirsi viziata, posto che, con la richiesta di copia conforme, il provvedimento diviene conosciuto come tale, decorrendo poi il lasso temporale, di cui tener conto, per esaminarne il contenuto al fine di reagire, se ritenuto, con l'opposizione, in ciò consistendo il meccanismo acceleratorio di stabilizzazione endoprocedimentale previsto dalla legge; spese secondo soccombenza;RG n 2057 del 2019 Cons rel. Porreca fr 'Z'.4"%•

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, assorbito il secondo, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 2.900,00 oltre a 2090O per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. iPo Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 27- prile 2021 Il Presiden e (Antonie ima) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, ______ __ 1