Italian court dismisses cassation appeal as inadmissible because the correct remedy was opposition to enforcement, not appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because the lower court correctly qualified the proceedings as an opposition to enforcement rather than an appeal. The appellant argued that the lack of notification of a garnishment order invalidated the creditor's right to enforce, but the court held this was a procedural defect addressable only through the specific opposition mechanism. Consequently, the appeal was rejected as the wrong legal remedy, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The correct legal remedy for challenging a garnishment order is opposition to enforcement, not appeal, and the appeal is inadmissible if the lower court properly qualified the action as such.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15316 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da GRECO Salvino (C.F.: GRC SVN 54815 I266N) avvocato costituito in giudizio personalmente, ai sensi dell'art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di ZURICH INSURANCE COMPANY LTD — Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I.: 01627980152), in persona del rappresentante per procura Gennaro Santoro rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Fonsi (C.F.: FNS GLC 67D03 H501C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1936/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Zuritel Assicurazioni S.p.A. (oggi incorporata da Zurich Insu- rance Company Ltd) ha promosso l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti di Salvino Greco. Quest'ultimo ha proposto opposizione, sostenendo che l'atto di pignoramento non gli era mai stato notificato. Ric. n. 15316/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 27 aprile 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, qualificata la domanda come oppo- sizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ha accolta, con compensazione delle spese processuali.
Ricorre il Greco (in relazione al capo della decisione relativo alle spese di lite), sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Zurich Insurance Company Ltd. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibi- lità del presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso sentenza pronunziata dal tribunale in primo grado. Si premette che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve esse- re operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis:
Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 - 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. Ric. n. 15316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 616508 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 - 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 - 01; in relazione all'applicazione di tale principio non esiste alcun contrasto tra le pronunzie delle sezioni semplici, onde non sussistono i presupposti per la rimessione del pre- sente ricorso alla Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).
Nella specie, l'opposizione avanzata dal Greco è stata espres- samente ed inequivocabilmente qualificata dal giudice di pri- mo grado (Tribunale di Catanzaro) come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed è stata, tra l'altro, dichiarata ammissibile proprio sulla base di tale qualifi- cazione, in quanto ritenuta non soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.. La qualificazione del tribunale (diver- samente da quanto sostiene il ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.) non solo è espressa ma è anche chiaramente connotata da un evidente intento qualificatorio, in quanto non risulta meramente enun- ciata nell'epigrafe del provvedimento ma viene sviluppata e argomentata anche nella motivazione, avendo il giudice rite- nuto che il vizio dedotto con l'opposizione determinasse l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, paragrafi 3 e 3.1) ed avendo poi addirittura esplicitamente (a pag. 6, paragrafo 3.2) affermato di non intendere aderire alla prospettiva inter- pretativa fatta propria dal collegio (in sede di reclamo), per Ric. n. 15316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 cui il presente giudizio verterebbe in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Dunque, sulla base del principio dell'apparenza, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza del tribunale era l'appello. Il presente ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è pertanto inammissibile, il che assorbe ogni altra questione ed esime la Corte anche dal riportare il contenuto dei singoli motivi posti a base dello stesso. A scopo di completezza espositiva, si osserva che - per quan- to sopra esposto - nessun rilievo può avere la circostanza che la indicata qualificazione dell'azione operata dal tribunale sia manifestamente erronea in diritto, essendo del tutto destituito di fondamento l'assunto posto dallo stesso tribunale a fonda- mento della sua decisione, secondo il quale l'omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore costituirebbe un vizio del procedimento esecutivo di gravità tale da determinare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzio- ne forzata, trattandosi invece comunque di un vizio che, evi- dentemente, riguarda le modalità dell'esercizio dell'azione esecutiva e non attiene affatto al diritto del creditore di proce- dere ad esecuzione forzata, che va quindi fatto valere in ogni caso con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. n. 15316/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 1.800,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezione 3, in data 27 aprile 2021. Il presidente Antoniett RIMA DEPOSITATO IN CANCELL