Ordinanza — n. 25559/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARep. e • ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11412 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da CESARI Mariangela (C.F.: CSR MNG 56M49 L483KI) rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Serbelloni (C.F.: SRB CRL 65H23 E094P) -ricorrente- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: 80188230587) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- man. 6214/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2935 c.c; Ordinanza — n. 25559/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva nella pre- sente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Rep. e • ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11412 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da CESARI Mariangela (C.F.: CSR MNG 56M49 L483KI) rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Serbelloni (C.F.: SRB CRL 65H23 E094P) -ricorrente- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: 80188230587) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- man. 6214/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Mariangela Cesari, deducendo di non avere ricevuto la remu- nerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universi couAid.utrefit4ects,J24*~„...k ohlt..A. 40,00 - , tarieha agito in giglizio nei confronti della Presidenza de Consiglio dei Ministri, per ottenere il risarcimento del danno Ric. n. 11412/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 %. derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma, che ha ri- tenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Cesari sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'amministrazione intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 2935 c.c. in relazione alle direttive comunitarie n. 75/362/CEE del 16.6.1975 e n. 75/363/CEE del 16.6.1975, modificate dalla di- rettiva n. 82/76/CEE del 26.1.1982». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. del principio del "primato del diritto comunitario" di cui agli artt. 4, par. 3 del T.U.E., 11 Cost. e 117, comma 1, Cost., in relazione alle direttive comu- nitarie n. 75/362/CEE del 16.6.1975 e n. 75/363/CEE del 16.6.1975, modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE del 26.1.1982» I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Ric. n. 11412/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 Essi sono manifestamente infondati e, come tali, vanno di- chiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La decisione impugnata è infatti sul punto conforme all'indirizzo costante di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo cui «il diritto al risarcimen- to del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, rela- tive al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di spe- cializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avreb- bero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990- 1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» (cfr., da ultime:
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019, Rv. 655837 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3 , Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3 , Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214:
Sez. 3 , Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del Ric. n. 11412/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01). È pacifico che la ricorrente abbia introdotto il presente giudizio oltre 10 anni dopo il 27 ottobre 1999, senza che fossero nelle more intervenuti atti interruttivi della prescrizione, onde le censure di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva nella pre- sente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Ric. n. 11412/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezione 3, in data 27 aprile 2021. DEkj;.ai i WC; iN CANCELLERIA 8, 21 SET. 2021 IL FUN7I0 Dott. SsC: Ric. n. 11412/2019 -