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Ordinanza — n. 25535/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25535/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25535/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36861-2019 proposto da: LA CORTE EN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI MARIA; - ricorrente - contro COMUNE di SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CORATELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SARTESCHI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 500/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

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Ordinanza — n. 25535/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, prevede espressamente l'impugnabilità dell'avviso di mora, che attualmente si identifica nell'intimazione di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art.

Parole chiave

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opposizione tardiva impugnazione di decisioni amministrative gara d'appalto infruttuosa opposizione al matrimonio decisione di non sollevare obiezioni ricorso all'autorità di vigilanza
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36861-2019 proposto da: LA CORTE EN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI MARIA; - ricorrente - contro COMUNE di SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CORATELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SARTESCHI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 500/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. FATTO E DIRITTO Considerato che: La società La Corte EN. S.r.l. ,già Companie d'Hotellerle Suisse s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi .avverso la sentenza nr 500/2019 emessa dalla CTR della Liguria che confermava il rigetto dell'appello proposto avverso la pronuncia della CTP di Genova che aveva ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente nei confronti del Comune di Santa Margherita Ligure avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di mora Tarsu anno 2010 ritenendo che il provvedimento in questione non rientrasse fra quelli impugnabili ai sensi dell'art 19 del DLGS 1992 nr 546 L'intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'ad 360 ,primo comma nr 4 e la violazione e falsa applicazione dell'ad 19 del Dlgs 546/1992. Si osserva al riguardo che l'avviso di mora rientra tra quelli previsti dall'alt 19 a prescindere dall'ente emittente . Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'ad 360,primo comma nr 5 e la nullità della sentenza ai sensi dell'ad 360,primo comma nr 4 c.p.c. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 25 comma secondo del DPR 602/1973 in relazione all'ad 360, primo comma nr 3 e 4 c.p.c.

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, prevede espressamente l'impugnabilità dell'avviso di mora, che attualmente si identifica nell'intimazione di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art.

50. E' stato affermato che 'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 19 (Cass. S.U. n. 8279 del 2008)", Giova, anche, ricordare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa." (Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008).

La decisione della CTR ,nel ritenere che l'avviso di mora comunicato alla contribuente non rientrasse fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi del richiamato art 19, contrasta con il chiaro dettato normativo e con gli indirizzi sopra richiamati.La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Liguria che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ; assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria,in diversa composizione per un nuovo esame. Roma 28.4.202