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Ordinanza — n. 25531/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court's seizure order, rejecting claims of omitted facts and invalid motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25531/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Gestoil SRL's partners against the Regional Tax Commission's seizure order. The partners argued that the tax authority failed to consider the company's cancellation and omitted decisive facts regarding asset transfers between related entities. The court dismissed these claims, ruling that the tax commission adequately addressed the risk to the fiscal guarantee and that the cited defects in motivation do not meet the strict constitutional threshold for cassation admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: The cassation review of motivation is limited to verifying the violation of the constitutional minimum, allowing nullity only for essential lack of motivation, apparent motivation, or manifest irreducible contradiction.

Parole chiave

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tax seizure order cancellation of company omitted facts apparent motivation constitutional minimum related entities fiscal guarantee imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 2945 c.c.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2945 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 54 d.l. n. 83 del 2012
5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.
I. n. 134 del 2012
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115 del 2002
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 2945 c.c
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2945 c.c.
art. 2495 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16945/2015
Cass. n. 23940/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2840-2019 proposto da: DEL PAPA GIORGIOMARIA, SPADONI PAOLO, DEL PAPA GIORGIO, tutti in qualità di soci della GESTOIL SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE LA SPINA; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 434/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Umbria, decidendo in sede di riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 16945/2015 , con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate dichiarando sussistenti i presupposti per l'adozione delle misure cautelari richieste nei confronti della Delfin Oli per mancato versamento di IRPEG e ILOR per gli anni dal 1989 al 1997. Secondo la CTR, che aveva pronunziato in sede di rinvio in esito alla sentenza di questa Corte n. 16945/2015, l'Amministrazione aveva fornito validi elementi a supporto del provvedimento cautelare richiesto, poiché il consistente credito risultante era pari ad euro 653.861,62, aggiungendo che alla luce delle varie operazioni di cessioni del compendio aziendale poteva ritenersi fondato il timore dell'amministrazione di perdere la garanzia del proprio credito.

Aggiungeva poi che erano stati rilevati numerosi passaggi del medesimo compendio produttivo e immobiliare fra tre società collegate tra di loro (Delfin Oil, con sede a Ginevra, La Viola Limited con sede a Londra e Umbria Olii con sede a Spoleto), aggiungendo che i passaggi erano stati dettagliatamente riportati nel ricorso da parte dell'ufficio e non negati come elemento di fatto dalla parte contribuente. Ric. 2019 n. 02840 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- Del Papa Giorgio, Del Papa Giorgiomaria e Spadoni Paolo, quali soci della Gestoil s.r.I., già Umbria Olii s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate.

La parte intimata si è costituita con controricorso, depositando altresì memoria. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2945 c.c. La CTR avrebbe omesso di considerare che per effetto della cancellazione della società Gestoil s.r.I., già Umbria Olii s.p.a., avvenuta 1'8 giugno 2016 senza distribuzione di utili in capo ai soci, i debiti non potrebbero essere azionati nei confronti dei soci in assenza di distribuzione. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o l'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio.

La CTR avrebbe reso una motivazione apparente senza adeguatamente considerare gli elementi dedotti nell'atto difensivo dai ricorrenti e comunque omettendo di esaminarli. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla Ric. 2019 n. 02840 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -3- circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci - cfr. Cass. n. 9094/2017, Cass. n. 15035/2017, Cass. n. 14446/2018, Cass.n. 897/2019, da ultimo Cass., S.U., n. 619/2021-. Non può dunque riscontrarsi l'ipotizzata violazione di legge a carico della sentenza impugnata che ha invece considerato i ricorrenti, già soci della società cancellata successivamente all'inizio del giudizio cautelare, legittimi destinatari della richiesta avanzata dall'ufficio.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia - cfr.

Cass. n. 23940/2017-. Ric. 2019 n. 02840 sez. MT - ud. 28-04-2021 -4- Orbene, nel caso di specie non si verte, senza dubbio, nell'ipotesi di motivazione apparente, avendo la CTR dato conto, sia pure in modo sintetico, degli elementi sui quali ha fondato l'esistenza di un pericolo per la garanzia del debito fiscale maturato nei confronti della società cessata e, per altro verso, ha pure esaminato i fatti sui quali i ricorrenti fondano il prospettato omesso esame, avendo considerato i passaggi tra società del medesimo compendio produttivo, ritenendoli anch'essi idonei a giustificare il pericolo di perdere la garanzia del credito da parte dell'amministrazione.

Peraltro, le censure contenute all'interno del vizio di nullità della sentenza vengono genericamente prospettati come vizi censori in diritto della CTR, che non possono essere nemmeno esaminati in quanto innestati in un vizio presunto di nullità della sentenza. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteiLF0)9T;t2- s, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che O. ) liquidai n favore dell'Agenzia delle entrate in euro Tper compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente' ~:e, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2019 n. 02840 sez. MT - ud. 28-04-2021 -5- ricorso principaleg-