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Ordinanza — n. 25526/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax agency to use private lawyers, overturning lower court dismissal based on lack of formal authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25526/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the lower court's decision declaring the tax agency's appeal inadmissible due to improper legal representation. The Regional Tax Commission had rejected the appeal because the agency's lawyer was from the private bar rather than the State Bar, citing a lack of specific authorization. The Court ruled that the agency can freely use private lawyers unless a specific convention reserves cases for the State Bar, making the lower court's strict formalism incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 8 d.lgs. n. 546/1992; Art. 43, comma 4 r.d. n. 1611/1933: The tax collection agency may utilize private lawyers without formal deliberation unless a convention explicitly reserves jurisdiction to the State Bar, in which case authorization is only required in cases of conflict.

Parole chiave

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tax agency representation private bar lawyers State Bar convention legal standing admissibility tax collection authority procedural formalities judicial review standard azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 8 d.lgs. n. 546/1992
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
Art. 43, comma 4 r.d. n. 1611 del 1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37349-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PISANI PAOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 1845/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1845/01/2019, depositata il 22 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello da essa introdotto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente Paolo Pisani avverso una cartella di pagamento relativo all'Irap dell'ano d'imposta 2006. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che il difensore dell'Agenzia delle entrate-riscossione fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.

Il contribuente è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione «degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 22/2016, nonché art. 4- nonies del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019».

Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l'Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro. Il motivo è fondato. Ric. 2019 ti. 37349 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- n Infatti, come questa Corte ha recentemente chiarito, « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31240 del 29/11/2019). Ric. 2019 n. 37349 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- In materia, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n.225 del 2016, dispone che : «Lente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altregsi avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.». Successivamente è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 4-nonies, comma 1, del d.I.30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la quale prevede che «il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la Ric. 2019 n. 37349 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -4- medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio". L'interpretazione autentica offerta da quest'ultimo articolo chiarisce quindi, ex tunc, che la delibera motivata è necessaria soltanto nei casi in cui le controversie vedano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, già il tenore letterale originario del ridetto comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n.225 del 2016, era chiaro ed univoco, sia nel prevedere l'ammissibilità del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale, con la consueta eccezione dei casi di conflitto, sia nell'impiego dell'avverbio «altresì» per fondare la facoltà dell'Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, opzione posta sullo stesso piano della difesa a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Il legislatore ha quindi voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda avvalersi di quest'ultima.

Pertanto, se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, quarto Ric. 2019 n. 37349 sez. MT - ud. 27-04-2021 -5- comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (adottando una delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), o infine ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.

Afferma inoltre il citato arresto delle Sezioni Unite che « un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente ()\ interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, cit., punto 27 della motivazione). Pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, il ricorso è fondato e, non essendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate- riscossione inammissibile, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo. P. Q. M. Ric. 2019 n. 37349 sez. MT - ud. 27-04-2021 -6- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di l