Italian Court declares appeal on jurisdiction inadmissible due to late filing and prior non-appeal of suspension order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal on jurisdiction inadmissible because the counter-claimant filed their response over 20 days after the main appeal was notified. The appellant had previously requested revocation of a suspension order rather than appealing it, which the court deemed an impermissible attempt to bypass the strict time limit for filing a jurisdictional appeal. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the procedural requirements for challenging the lower court's decision on lis pendens.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 comma 5 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: An appeal on jurisdiction against a suspension order is inadmissible if the party previously requested revocation of that order without appealing the original decision, thereby evading the statutory time limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto a! nr. 2280-2020 proposto da: RUSSO PIETRO,elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo NataleScaglione; - ricorrente - r, contro C CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini, 30, presso lo studio dell'avvocato Raffaella Rago, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Magno; - controricorrenta contro RUSSO SALVATORE; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di dichiarare l'inammissibilità del presente regolamento e, in subordine, il rigetto; rilevato che: -il signor Pietro Russo impugna per regolamento di competenza l'ordinanza con cui il Tribunale di Prato ha respinto la di lui domanda in punto di litispendenza del giudizio endo-esecutivo pendente al Tribunale di Prato (r.g.1457/2013 iscritto a ruolo il 22/3/2013) rispetto ad altro giudizio ( n. 4277/2009) instaurato in data antecedente e ad oggi pendente presso la Corte d'appello di Firenze rubricato al n. 88/2013; -con il giudizio instaurato nel 2009 il signor Russo aveva chiesto lo scioglimento della comunione con il fratello Salvatore in relazione alla comunione avente ad oggetto gli immobili siti in Via Ponchielli 22/24, loc.Comeana Prato, giudizio di divisione deciso in primo grado e pendente in appello; -la Banca Credito Cooperativo Area Pratese, oggi denominata Chianti Banca, sebbene già parte nel primo giudizio n. 4277 del 2009, nel 2013 ha incardinato un nuovo giudizio di divisione avente ad oggetto i medesimi beni, senza tuttavia che venisse dichiarata la litispendenza tra le 2 cause ai sensi dell'articolo 39 del codice di rito ed anzi con l'ordinanza del 19 dicembre 1009 il giudice assegnatario ha rigettato la domanda di litispendenza formulata dalla Pietro Russo e ha disposto le Ric. 2020 n. 02280 sez.
M2 - ud. 24-02-2021 -2- operazioni di vendita in un unico lotto nonostante che la decisione sul primo fosse ancora sub judice; -avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2019 il signor PietroRusso ha proposto ricorso in cassazione al fine di accertare che il Tribunale di Prato non ha la competenza a decidere sulla causa 1457/2013 improcedibile stante la litispendenza ex art.39 cod. proc. civ. con il giudizio anteriormente instaurato n.4277/2009 con la conseguenza che la competenza a decidere il giudizio di scioglimento della comunione non è del Tribunale di Prato ma della Corte d'appello di Firenze avanti la quale è pendente il giudizio scaturito dal l'impugnazione della sentenza emessa dal giudice di prime cure nel giudizio n.4277/2009; -resiste al ricorso per regolamento articolato da Pietro Russo ed illustrato da memoria, la ChiantiBanca Credito Cooperativo s.c. con controricorso notificato il 7 febbraio 2020; considerato che: -rileva preliminarmente il Collegio l'inammissibilita per tardività ex art. 47 comma 5, cod. proc. civ. del controricorso di ChiantiBanca Credito Cooperativo s.c., notificato il 7 febbraio 2020 a fronte della notifica del ricorso per istanza di regolamento di competenza avvenuta il 31 dicembre 2019 e cioè oltre il termine di 20 giorni previsto nel codice di rito; -in via preliminare ritiene il Collegio di condividere l'eccezione di inammissibilità del regolamento sollevata dal PM posto che, come si desume dalla medesima ordinanza impugnata, l'eccezione di litispendenza sollevata dal signor Russo era già stata esaminata e rigettata dal giudice del procedimento n.1457/2013 r.g. con sentenza non definitiva del 28 novembre 2013, non impugna con regolamento di competenza; -ritiene infatti il Collegio che in materia di regolamento di competenza avverso provvedimenti in materia di litispendenza Ric. 2020 n. 02280 sez.
M2 - ud. 24-02-2021 -3- trovi applicazione il medesimo principio elaborato da questa Corte in materia di regolamento di competenza avverso provvedimenti in materia di sospensione del processo ex art.295 cod. proc. civ.; principio alla cui stregua tali provvedimenti, pur avendo la forma dell'ordinanza, non sono revocabili dal giudice che li ha pronunciati, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della loro impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza. Ne consegue che, ove la parte, anziché proporre il regolamento nel termine previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc. civ., abbia presentato istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che l'aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l'inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso - mediante l'inammissibile proposizione di un'istanza di revoca - il termine perentorio previsto dalla norma. (cfr.
Cass.17129/2015; Cass.8748/2004); - il regolamento di competenza va, quindi, dichiarato inammissibile; -nulla va disposto sulle spese attesa l'inammissibilità del controricorso; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002,dà Ric. 2020 n. 02280 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -4- atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sestasezione civile-2, il 24 febbra