Cassation court allows appeal against dismissal of damages claim for unauthorized phone calls due to lack of evidentiary reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower appellate court's decision rejecting the plaintiff's claim for damages regarding unauthorized phone calls. While the first appeal ground was found specific, the second and third grounds successfully argued that the lower court apodictically rejected the damages claim without evaluating the evidence presented. Consequently, the cassation court held that the appellate court exceeded its discretionary power by failing to explicitly assess the probative value of the submitted evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The appellate court cannot reject a claim for damages apodictically without evaluating the evidence offered; failure to explicitly assess the probative value of submitted evidence constitutes a violation of the duty to motivate and exceeds the judge's discretionary power under Art. 116 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12761-2020 proposto da: TUMBARELLO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CRESCENZIO 38, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell'avvocato ARTURO LEONE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5929/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2019;
QA-L, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- Carlo Tumbarello ha subìto un furto di telefonate sulla utenza telefonica, fornita da TIM, ed attiva nel suo ufficio di intermediazione immobiliare si è accorto che qualcuno usava l'utenza durante le ore notturne e nei giorni festivi, quando l'ufficio era chiuso, per chiamare numeri sconosciuti. Ha dunque sporto denuncia ed ha anche citato in giudizio la TIM imputandole di avere consentito la violazione e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
La Tirn, nel costituirsi, ha eccepito che il Tumbarello aveva installato un centralino non fornito dalla società e da quest'ultima non utilizzabile, che era la causa delle deviazioni delle telefonate abusive, ed ha anche, in via riconvenzionale, preteso il pagamento di consumi per 25.972, 71 euro. 2.-11 Tribunale, pur accertato l'inadempimento della TIM, ha però escluso che vi fosse danno, o meglio, che l'attore lo avesse provato. 3.-La Corte di Appello ha confermato questa decisione, ed in più ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello, che impugnava la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale, per difetto di specificità. 4.- Il ricorso è basato su tre motivi di cui chiede il rigetto la TIM, costituitasi con controricorso.
CONSIDERATO CHE 5.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 342 c.p.c. e mira a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non specifico e dunque inammissibile il primo motivo di appello. Ric. 2020 n. 12761 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- Secondo il giudizio della Corte di merito, il motivo è ammissibile solo quando indica la parte della decisione impugnata, e quando a tale parte contrappone argomenti specifici. In base a tale criterio, la conclusione è stata di ritenere non specifico ed inammissibile il motivo di appello.
Il motivo di ricorso è fondato. Come è noto, l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in 1. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 21336/ 2017;
Cass. 4136/ 2019). Il motivo è in sostanza specifico quando lascia intendere cosa si impugna, ossia il capo di sentenza censurato, quali sono le ragioni della censura e che esse sono conferenti con la ratio impugnata, e questi requisiti non hanno una formalità particolare, né seguono uno schema imposto. E' sufficiente che siano comprensibili. Il ricorrente riporta (pp. 7-10) il motivo di appello integralmente, e dal suo contenuto si deduce chiaramente che la condizione di specificità è rispettata, essendo indicato il capo di sentenza impugnato (quello relativo alla domanda riconvenzionale) e le ragioni di contestazione mosse a tale capo (in pratica, l'obbligo di TIM di sorvegliare e di avvisare dei consumi anomali), con indicazione anche delle delibere dell'autorità garante che si assumono violate.
Ric. 2020 n. 12761 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3-- 6.-Secondo e terzo motivo, che possono esaminarsi insieme, contestano, il secondo, violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dunque vizio di motivazione, ed il terzo violazione dell'articolo 115 c.p.c.. Entrambi i motivi sono riferiti al capo di sentenza che rigetta la richiesta di risarcimento del danno, ritenendola non provata, escludendo che possa farsi una valutazione equitativa in assenza di prova del pregiudizio. Il secondo motivo censura questa decisione ritenendola immotivata ed apodittica, mentre il terzo assume che il rigetto della domanda di risarcimento è fatta senza alcuna valutazione delle prove offerte. / motivi sono fondati.
Va premesso che la censura non è in fatto, ossia non concerne il potere discrezionale del giudice di valutazione della prova, ma attiene ad un profilo di legittimità, sindacabile in questa sede: che il giudice di merito non ha tenuto affatto conto delle prove offerte, a prescindere dal loro valore probatorio. Il ricorrente allega di avere addotto alcune prove, o elementi di prova a sostegno della pretesa di risarcimento, fondate o meno che siano. La corte non ha dato conto della irrilevanza di tali produzioni, e rigettando in maniera apodittica, non lascia intendere se le ha valutate ed in che termini le ha ritenute non sufficienti a fornire prova del diritto.
Dunque, si è fuori dalla discrezionalità nella valutazione della prova, consentita dall'articolo 116 c.p.c. 7.-11 ricorso va dunque accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese. Roma 26 maggio 2021 Il Presidente Ric. 2020 n. 127