Italian Supreme Court dismisses appeal, ruling administrative courts exclusively handle disputes over supplementary milk quota levies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by an agricultural company against an administrative fine for supplementary milk levies. The company argued that ordinary courts should have jurisdiction because the dispute involved a legitimate interest rather than mere execution. The court held that Article 133 of the Code of Administrative Procedure grants exclusive jurisdiction to administrative judges for any dispute regarding the application of these levies, ensuring the concentration of legal protections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.a.; Art. 615 c.p.c.: The exclusive jurisdiction of the administrative judge extends to all disputes concerning the application of supplementary milk levies, including those contesting the calculated amount, to ensure the concentration of legal safeguards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4078-2019 proposto da: AZIENDA AGRICOLA MORE DI MORINI CLAUDIO E MAURIZIO S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN CARLA MOSCA1 FINI; - ricorrente - contro AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - C011trOrkatrente - avverso la sentenza n. 1109/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. RITENUTO CHE 1.- L'Azienda Agricola More di Morini Claudio e Maurizio s.s. ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale con cui AGEA pretendeva il pagamento delle somme corrispondenti al prelievo supplementare sulle quote latte, ossia sui quantitativi di latte venduto in eccesso rispetto alle quote assegnate. Con tale azione, l'Azienda agricola ha contestato l'ammontare di quel prelievo, assumendo un errore nel calcolo del capitale e degli interessi, ma anche eccependo difetto di sottoscrizione dell'atto. Agea, con l'atto di costituzione, ha, tra l'altro, eccepito il difetto di giurisdizione e contestato nel merito la domanda. 2.-11 Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che, ai sensi dell'articolo 133 c.p.a. per i ricorsi avverso gli atti di prelievo, la giurisdizione è del giudice amministrativo. 3.-11 ricorso è basato su un motivo.
L'AGEA lo contesta con controricorso. CONSIDERATO CHE 4.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che l'articolo 133 cpc, che ha fatto seguito alla legge 63 del 2005, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il prelievo supplementare sulle quote latte, dove per controversie deve intendersi ogni disputa che concerne l'applicazione di tale prelievo, con esclusione quindi di quelle che invece riguardano l'esecuzione del prelievo, che comincia con il pignoramento. Ric. 2019 n. 04078 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- 5.-11 motivo di ricorso denuncia violazione dei principi in tema di giurisdizione, ed è basato sull'argomento secondo cui, anche nella materia dei prelievi sulle quote latte, il riparto è da effettuarsi in base alla situazione giuridica coinvolta, con la conseguenza che non venendo in considerazione contestazioni del potere autoritativo e del suo legittimo esercizio , nella contestazione della cartella con cui si pretende il pagamento dei prelievi supplementari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché viene coinvolto un interesse legittimo; inoltre è arbitrario far dipendere il momento di individuazione della giurisdizione nel pignoramento, prima del quale sarebbe del giudice amministrativo e dopo di quello ordinario. 17 motivo è infondato.
La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte, che ha statuito che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.
Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass. Sez. un. 31370 / 2018) Ric. 2019 n. 04078 sez.
M3 - ud. 26-05-2021 -3- 9\* 6.- Questa regola, come si osserva, è relativa proprio alla impugnazione di una cartella esattoriale in cui si contesta l'ammontare del prelievo, come nel caso presente, poco importando dunque l'argomento secondo cui il discrimine non può consistere nel pignoramento, se non facendo arbitrio della decisione: di fatto, la ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale, contestando l'ammontare del prelievo e dunque l'esercizio di una discrezionale attività di regolazione in capo alla amministrazione pubblica. 7.-11 ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 6000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 26 maggio 2021 Il Preside