Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25416/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of notification and challenge to non-decisional act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25416/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not formally notified to the opposing party and challenged a non-decisional tribunal act. The appellant argued against a decree of case cancellation, but the court found the arguments confused and directed at a document lacking legal effect. Consequently, the appeal was rejected without ruling on the merits, as the procedural defects precluded any examination of the substantive claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the challenged act is not a decision or order with binding force, or if the appeal was not properly notified to the opposing party, allowing the court to dismiss it based on evident reasons of inadmissibility to ensure procedural efficiency.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-decisional act lack of notification contradictory procedure Cassation appeal ritiro della domanda di revisione ricorso effettivo legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.
654313-01 del 17/06/20191); l'impugnazione in questa sede di legittimità è, invero, proposta con una serie di argomentazioni che risultano difficilmente comprensibili, in quanto affastellate in considerazioni di carattere fattuale e giuridico, ma in totale spregio del disposto dell'art. 366, comma 1, nn.
Art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
26-05-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti della ricorrente, per il versamento dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
art. 375 cod. proc. civ
La causa è stata avviata alla trattazione con il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 06826 del 22/03/2010
Cass. n. 15106 del 17/06/2013
26-05-2021 -2- molte: Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv.
Cass. n. 12515 del 21/05/2018
Cass. n. 16141 del 17/06/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4672-2021 proposto da: MORONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla Piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa; - ricorrente - contro SOTTILI FRANCO; - intimato - avverso il decreto 5564/20 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. L'avvocato Moroni, difesa in proprio, impugna, con ricorso affidato a plurime censure, un decreto di cancellazione della causa dal ruolo, n. 9689 del 2020, emanato dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del contenzioso civile ordinario.

Il ricorso assume quale controparte Franco Sottili, ma non risulta rituale notifica nei confronti del suddetto. La causa è stata avviata alla trattazione con il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alla ricorrente. L'avvocato Moroni ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. Il Collegio ritiene di condividere la proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore in quanto: il ricorso non è stato notificato ma esso può essere definito sulla base del criterio della ragione più liquida (l'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di cui al prosieguo, esime dalla verifica della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti del Sottili, poiché la rinnovazione della notifica del ricorso o l'integrazione a tale intimato, sarebbe, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, contraria all'esigenza di definire con immediatezza il procedimento, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio [dopo la prima pronuncia in tal senso di Sez.

U. n. 06826 del 22/03/2010, giurisprudenza costante; tra Ric. 2021 n. 04672 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- molte: Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969-01; n. 12515 Rv. 648755-01 del 21/05/2018; n. 16141 Rv. 654313-01 del 17/06/20191); l'impugnazione in questa sede di legittimità è, invero, proposta con una serie di argomentazioni che risultano difficilmente comprensibili, in quanto affastellate in considerazioni di carattere fattuale e giuridico, ma in totale spregio del disposto dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. Inoltre, e per quel che più rileva, tutte le censure sono rivolte avverso un provvedimento non decisorio, formalmente denominato gg.

«decreto», non avente in alcun modo attitudine al passaggio in giudicato e in alcun modo suscettibile di qualificazione quale sentenza o ordinanza avente contento di sentenza e quindi quale provvedimento impugnabile direttamente in cassazione, anche soltanto ai sensi dell'art.111 Costituzione. Il provvedimento in questa sede impugnato non reca, inoltre, alcuna statuizione sulle spese di lite, e, pertanto, non risulta impugnabile neppure limitatamente a detto profilo. L'avvocato Moroni, che agisce in giudizio quale avvocato cassazionista, avrebbe potuto, e dovuto, ovviare alla dichiarazione di estinzione di cui al detto provvedimento del Tribunale di Firenze, procedendo all'iscrizione di un procedimento di opposizione nell'ambito della procedura mobiliare di espropriazione presso terzi che ella intendeva contestare e comunque mediante l'instaurazione dei procedimenti endoesecutivi.

Il ricorso dell'avvocato Moroni deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, per mancanza di regolare instaurazione del contraddittorio in questa fase di legittimità. Ric. 2021 n. 04672 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti della ricorrente, per il versamento dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto (si veda sul punto Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 maggio 2021. Il Presidente Adelaide Amendola DEPOSITATO IN CANCELLERiA Roma, nn••• '.4-1_