Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25415/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against jurisdiction ruling, confirming Magistrate Court competence for low-value execution oppositions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25415/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal filed by Alessandro Esposito against the Milan Tribunal's order declaring the Magistrate Court competent for a low-value execution opposition. Esposito argued that the Tribunal incorrectly ignored a prior unrelated order reducing his legal fees, while the opposing party, Carlo Bondavalli, did not appear. The court rejected these claims, ruling that the Tribunal properly applied standard jurisdictional criteria and must handle litigation costs upon declaring incompetence, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The ordinary value criteria determine jurisdiction for execution oppositions; a prior unrelated order reducing legal fees cannot alter the current case's value threshold, and the declaring judge must rule on costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution opposition jurisdiction by value Magistrate Court competence litigation costs allocation inadmissible appeal procedural regulation legal fee reduction costi della perizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92 c.p.c.
Il seondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 92 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
_Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
_Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 92 cod. proc. civ
Il seondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 09784 del 24/04/2009
Cass. n. 11764 del 08/06/2016
Il ricorso per regolamento è altresì, inammissibile, in quanto il Tribunale di Milano ha legittimamente provveduto sulle spese, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 11764 del 08/06/2016 Rv.
Cass. n. 23727 del 19/11/2015
Cass. n. 23727 del 19/11/2015 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 16824-2020 proposto da: ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla Piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro BONDAVALLI CARLO; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza R.G. n. 3999/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Alberto Cardino, che chiede alla Suprema Corte di dichiarare la competenza del Giudice di Pace, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 2, cod. proc. civ.; osserva quanto segue. L'avvocato Alessandro Saverio Esposito, difeso in proprio, impugna, con ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi, l'ordinanza del Tribunale di Milano emanata in data 15/06/2019 (nel procedimento R.G. n. 39998 del 2019) che ha dichiarato l'incompetenza per valore dello stesso Tribunale in favore del Giudice di Pace della detta sede e condannato l'avvocato Esposito alle spese, nell'ambito di controversia di opposizione a precetto, ritenuta opposizione di merito, per un importo inferiore ad euro cinquemila (il precetto era sta notificato all'avvocato Esposito da Gado Bondavalli e concerneva le spese processuali al cui pagamento l'avvocato Esposito era stato condannato a seguito dell'opposizione spiegata dallo stesso Bondavalli a fronte di un'esecuzione iniziata dal legale e che nella fase sommaria aveva visto questi soccombere).

La controparte nel giudizio di opposizione all'esecuzione, Carlo Bondavalli, non si è costituita in questa fase. Il Procuratore Generale ha chiesto, nelle conclusioni scritte, dichiararsi la competenza del Giudice di Pace. Il ricorso contiene due motivi. Ric. 2020 n. 16824 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- Il primo mezzo deduce: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discusione ta le parti, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Il seondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 92 cod. proc. civ.

Il primo motivo deduce un omesso esame di varie circostanze e norme di legge e richiama impropriamente le modifiche legislative che attribuiranno competenza in materia propria esecutiva anche al Giudice di Pace. Il secondo motivo concerne la regolazione delle spese d lite, del cui pagamento l'avvocato Esposito è stato gravato. Il ricorrente definisce il regolamento da esso stesso proposto come facoltativo, ma viceversa, come fa rilevare il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, il regolamento deve essere considerato necessario, in quanto la pronuncia impugnata è sulla sola competenza e non ha in alcun modo attinto il merito della controversia.

Il ricorso per regolamento di competenza è infondato: il credito per il quale si procede, (attinente, come già detto, le spese legali) e a fronte del quale è stata proposta opposizione all'esecuzione, è inferiore ad euro cinquemila e la competenza per le opposizioni all'esecuzione è pacificamente, in detto ambito di valore, del Giudice di Pace, secondo gli ordinari criteri di competenza per valore (Cass. n. 09784 del 24/04/2009 Rv. 608204 - 01). Non può attribuirOf` efficacia, ai fini della determinazione della competenza, come invece sembra prospettare nel suo ricorso l'avvocato Esposito, all'ordinanza resa in fase di reclamo dal Tribunale di Milano — su altra ordinanza di un giudice monocratico, in altro giudizio di opposizione all'esecuzione, nella cui fase preliminare Ric. 2020 n. 16824 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -3- l'avvocato Esposito era risultato soccombente ed era stato condannato alle spese — che aveva ridotto l'importo delle spese legali delle quali era stato gravato l'avvocato stesso, trattandosi di processo del tutto distinto — e solo latamente correlato — da quello nel cui ambito è stata sollevata la questione di competenza. Il ricorso per regolamento è altresì, inammissibile, in quanto il Tribunale di Milano ha legittimamente provveduto sulle spese, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 11764 del 08/06/2016 Rv. 639916 — 01;

Cass. n. 23727 del 19/11/2015 Rv. 638092 — 01, quest'ultima con il seguente principio): «Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto. (Nell'a e/mare il principio, la S.0 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassaione, proposto a seguito della declaratoria di incompeten:za, pronunciata dal giudice della opposi.zione alla esecu.zione nel vigore del restaurato testo originario dell' art. 616 cp.c.).».

La forma del provvedimento declinatorio della competenza, che è un'ordinanza, chiude il processo dinanzi al giudice adito, con la conseguenza che questi deve provvedere sulle spese di lite, secondo l'ordinario criterio della soccombenza. Il ricorso per regolamento di competenza deve pertanto, sulle conformi conclusioni del P.G, essere rigettato, in quanto le prospettaizoni poste a suo fondamento sono in parte infondate e in parte inammissibili. Con dichiarazione di competenza del Giudice di Pace. Ric. 2020 n. 16824 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -4- Nulla per le spese di lite, in quanto la controparte nel processo di merito, Carlo Bondavalli, è rimasto intimato nel procedimento di regolamento di competenza. _Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti del ricorrente, per il versamento dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto (si veda sul punto Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di Pace; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 maggio