Cassation court dismisses appeal due to defective service of process and lack of legal representation for the respondent condominium.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the service of the writ of appeal was irregular and the respondent condominium lacked proper legal representation. The appellant's lawyer attempted to correct the notification error by requesting an extension of the deadline, but the court found this request untimely and unsupported by concrete facts explaining the confusion between two different lawyers. Consequently, the procedural defect rendered the appeal invalid, leading to the dismissal of the appellant's request to overturn the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the writ of appeal was not properly served on the represented party or their lawyer, and any subsequent request to cure the defect is filed after the deadline has expired without sufficient justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16105-2020 proposto da: LORUSSO PIERO, elettivamente doniiciliato in ROMA, al Largo MESSICO n. 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso unitamente all'avvocato LAURA TOTINO; - ricorrente - contro CONDOMINIO di via ARCHIMEDE n. 97, ROMA; - intimato - avverso la sentenza n. 5922/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'08/04/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle osserva quanto segue.
L'avvocato Lorusso, difeso in proprio, impugna con atto affidato a dieci motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Roma, n. 5922 del 08/04/2020, che, quale giudice dell'appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, ha dichiarato cessata la materia del contendere in causa di opposizione all'esecuzione. La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, formulata il 03/05/2021 è stata ritualmente comunicata al solo ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
L'avvocato Lorusso ha depositato memoria recante data 17/05/2021, nella quale ha chiesto di essere rimesso in termini per la notifica. Ciò posto il Collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. A prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso deve essere delibata d'ufficio la questione preliminare, e assorbente, giusta quanto si va ad esporre, della ritualità della notifica del ricorso. L'avvocato Lorusso ha inviato il ricorso via posta elettronica certificata (PEC) — e l'atto è stato ricevuto, come risulta dall'attestazione del sistema informatico — a tale avvocato Giacomo De Micco, il quale, tuttavia, non ha in alcun modo difeso, o rappresentato, il Condominio di via Archimede, n. 97, in Roma, nella fase d'appello.
Dall'intestazione della sentenza impugnata in questa sede, il Condominio sito in Roma, alla via Archimede, n. 97risulta, invero, Ric. 2020 n. 16105 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- difeso dall'avvocato Francesco Catarci, al quale sempre si riferisce, anche a fini deontologici (per farne rilevare la condotta professionale, a suo scrivere, impropria), il Lorusso nel proprio atto e non risulta, né è stato addotto, alcun collegamento tra i due legali. La richiesta di rimessione in termini, formulata dall'avvocato Lorusso, e di cui alla memoria difensiva depositata in via telematica e recante data 17/05/2021, non può essere accolta, in quanto formulata soltanto a seguito della proposta del relatore e quando il termine per la notificazione era oramai decorso.
Nella stessa memoria è contenuto un generico riferimento alla proroga dei termini per fronteggiare la pandemia Covid-19 19 (art. 83, d.l. n. 18 del 2020 e art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020), ma la prospettazione non può essere accolta in quanto del tutto generica e, peraltro, volta a rimediare ad un'erronea individuazione, da parte del notificante, dell'avvocato al quale notificare il ricorso, peraltro, in detta memoria, a parte il richiamo a giurisprudenza, corrente, in tema di nullità e (o) inesistenza della notificazione, non vi è alcun concreto apporto che possa spiegare l'equivoco tra i due suddetti legali (quale, ad esempio, la coincidenza del domicilio professionale).
Il ricorso dell'avvocato Lorusso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, in quanto il Condominio di via Archimede, n. 97, è rimasto intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti del ricorrente, per il versamento dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto (si veda sul punto Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Ric. 2020 n. 16105 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3-
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 maggio 2021. Il Presidente Adelaide Amendola - 0EPOSI-1X° CMCELLERIA 2 0 SEI .2