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Ordinanza Interlocutoria — n. 25368/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes inadmissibility ruling, allowing appeal on technical expert report discrepancies.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25368/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked its previous order declaring the appeal inadmissible, ordering a return to public hearing. The Vanacore sisters argued their cassation petition repeatedly cited the technical experts' conclusions which the lower court allegedly ignored, whereas the opposing party claimed the petition lacked specific references to those conclusions. The court ruled that the petition did sufficiently expose the experts' findings and the lower court's deviation, thus rejecting the ground for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis, comma 40 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: The cassation appeal is admissible if it specifically exposes the technical experts' conclusions and demonstrates the lower court's erroneous deviation from them, even if the lower court initially found the exposure generic.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility technical experts conclusions lower court deviation specific exposure requirement inadmissibility revocation motivi di cassazione perizia medica superata parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis, comma 40 c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA Ni sul ricorso 15287-2020 proposto da: VANACORE ANNA e VANACORE MICHELINA, rappresentate e difese dall'Avvocato ENRICO CASTALDO per procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro D'ANIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ERNESTO MAURI per procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso l'ORDINANZA della CORTE DI CASSAZIONE N. 31405 del 2019, depositata il 2/12/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021; letto il ricorso, notificato in data 19/5/2020, con il quale Anna Vanacore e Michelina Vanacore hanno chiesto, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la revocazione dell'ordinanza con la quale, in data 2/12/2019, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che le stesse avevano proposto nei confronti della sentenza della corte d'appello di Salerno in data 1/6/2018; letto in controricorso, notificato in data 5/6/2020, con il quale Giuseppe D'Aniello ha resistito al ricorso; ritenuto che il ricorso non è inammissibile e che dev'essere, come tale, rinviato alla pubblica udienza a norma dell'art. 391 bis, comma 40, c.p.c.: l'ordinanza impugnata, invero, lì dove ha ritenuto l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione a suo tempo proposto da Anna Vanacore e Michelina Vanacore per aver genericamente lamentato che la corte d'appello si era discostata dalla conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio "senza però tali diverse conclusioni (che sono analiticamente richiamate dalla sentenza impugnata, v. pp. 4- 5) riportare", non sembra aver tenuto conto del fatto che, in realtà, il ricorso per cassazione aveva ripetutamente esposto le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio dalle quali, a dire delle ricorrenti, la sentenza della corte d'appello si era erroneamente discostata;

P.Q.M.

La Corte così provvede: rinvia alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 24 giugno 2021. Il Presidente Mario Bertuzzi Ric.