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Ordinanza — n. 25313/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25313/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25313/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17244-2019 proposto da: FALLIMENTO BOPAR SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLO FERRARI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SARTI; - ricorrente - contro SERVADEI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 55 presso lo studio dell'avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BONORA; - controticorrente - avverso il decreto n. R.G. 12024/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25313/2021 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 12024/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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compenso del curatore fallimentare prestazione di previdenza perdita di guadagno sottrazione previa dell'utile cessazione dell'attività lucrativa ufficiale dei fallimenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17244-2019 proposto da: FALLIMENTO BOPAR SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLO FERRARI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SARTI; - ricorrente - contro SERVADEI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 55 presso lo studio dell'avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BONORA; - controticorrente - avverso il decreto n. R.G. 12024/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che è proposto ricorso per cassazione, sulla base un motivo, contro il decreto del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019, n. 1479, il quale, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo del fallimento proposta, ha concesso la prededuzione sul credito da compenso professionale per onorario vantato, pari ad € 12.688,00, compresi accessori; - che resiste l'intimato con controricorso; CONSIDERATO - che l'unico motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art.111, comma 2, legge fall., in quanto la prededuzione non poteva essere riconosciuta con riguardo al fallimento, non sussistendo un collegamento strumentale e funzionale, come richiesto dalla norma: invero, la verifica di tali presupposti presume che, in ogni caso, si tratti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, non del fallimento come tale, nel caso di specie richiesto dalla stessa Bopar s.p.a.; - che il tribunale, per quanto ancora qui di rilievo, ha reputato riconoscibile il beneficio, in quanto comunque l'attività è stata strumentale e funzionale alla procedura fallimentare, come risulta dal contratto del 20 novembre 2017 concluso con la società in bonis: la società, infatti, dopo avere rinunciato al concordato preventivo avviato, ha optato per la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, con esercizio provvisorio, costituzione di una cooperativa tra Ric. 2019 n. 17244 sez.

M1 - ud. 02-03-2021 -2- dipendenti ed acquisto del marchio e degli impianti (cd. workers buyout), permettendo il proseguimento dell'attività caratteristica e dei posti di lavoro; - che, in tal modo, il tribunale si è posto nel solco del principio, affermato da questa Corte e condiviso, secondo cui «Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentaione per la proposkione dell'istanza di fallimento in proprio — sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un eiperto di settore — costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'ari'. 111, comma 2, legge fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogaione dell'art. 182-quater, comma 4, legge fall., ad opera del d.1 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modifica.zioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134» (così Cass. 28 giugno 2019, n. 17596; e già Cass. 9 settembre 2014, n. 18922;

Cass. 8 aprile 2013, n. 8533); - che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di c