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Ordinanza — n. 25312/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper invocation of non-existent statutory grounds for insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25312/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly invoke the specific statutory grounds required for challenging a judgment on insufficient motivation. Although the lower court's reasoning was brief, the appellant cited a legal provision regarding insufficient motivation that had been repealed by recent legislative reforms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis under the current Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court must reject an appeal for insufficient motivation if the appellant fails to clearly identify the specific factual or legal omissions constituting the defect, particularly when relying on provisions no longer in force.

Parole chiave

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insufficient motivation omessa motivazione inadmissibile ricorso codice di procedura civile fallimento società omesso esame documenti nullità sentenza cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
15, u.c., legge fall., non risultando debiti scaduti inferiori all'ammontare ivi previsto; - che l'unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
15, u.c., legge fall., non risultando debiti scaduti inferiori all'ammontare ivi previsto; - che l'unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 15, u.c., legge fall.
Art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
Art. 13, comma 1 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360 c.p
02-03-2021 -2- dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4210-2019 proposto da: ROMA MASSIMILIANO, in proprio e nell'interesse della PRONTO SERVICE SRL, di cui e' Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA MORELLI, MASSIMO FAUGNO; - ricorrente - contro POMPOSO ROCCO, DI LORITO GIORDANO, CURATORE FALLIMENTARE SUMMA ANGELA; - intimati - avverso la sentenza n. 2401/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO - che il ricorrente propone, sulla base di un motivo, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 19 dicembre 2018, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 20 novembre 2017, dichiarativa del fallimento della Pronto Service s.r.l. in liquidazione; - che non svolge difese la curatela; RITENUTO - che la corte territoriale ha affermato risultare la prova dello stato di insolvenza della società, attese le risultanze del bilancio e la mancanza di patrimonio o liquidità per far fronte ai debiti; né è applicabile l'esonero ex art. 15, u.c., legge fall., non risultando debiti scaduti inferiori all'ammontare ivi previsto; - che l'unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione ed l'omesso esame dei documenti sui beni aziendali, avendo la corte del merito solo aderito alla motivazione del primo giudice; deduce anche il vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", non essendo state esaminate tutte le risultanze processuali; - che, nonostante la sentenza sia sintetica e succintamente motivata, il motivo non è idoneo ad attaccarla validamente; - che, invero, viene censurato solo l'omesso esame di fatto decisivo, senza però individuarlo; ci si lamenta della motivazione inadeguata, ma non si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; si invoca il vizio di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, alla stregua di una norma non più in vigore, Ric. 2019 n. 04210 sez.

M1 - ud. 02-03-2021 -2- dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in 1. 7 agosto 2012, n. 134; - che, pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile; - che non occorre disporre sulle spese, non svolgendo difese la procedura;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ma