Ordinanza — n. 25311/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 34770-2018 proposto da: RAIMONDI VINCENZO, in proprio e quale titolare della ditta individuale omonima, elettivamente omicihato in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MUNGO, rappresentato e difeso dagli avvocati EVA BASSO, VI I I ORIO NIZZA; - ricorrente - contro FALLIMENTO RAIMONDI VINCENZO, MOUTALOUKIL EL MOSTAFA; - intimati - avverso la sentenza n. 1832/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/10/2018; IL udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25311/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1832/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/10/2018; IL udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34770-2018 proposto da: RAIMONDI VINCENZO, in proprio e quale titolare della ditta individuale omonima, elettivamente omicihato in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MUNGO, rappresentato e difeso dagli avvocati EVA BASSO, VI I I ORIO NIZZA; - ricorrente - contro FALLIMENTO RAIMONDI VINCENZO, MOUTALOUKIL EL MOSTAFA; - intimati - avverso la sentenza n. 1832/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/10/2018; IL udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che viene proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 22 ottobre 2018, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n. 156/2017, dichiarativa del fallimento dell'imprenditore individuale Vincenzo Raimondi; - che la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come non potesse accogliersi la doglianza del reclamante circa il decorso del termine annuale ex art. 10 1. fall., in quanto egli è ancora iscritto nel registro delle imprese, come risulta dagli atti, essendo stata cancellata solo «la qualifica di impresa artigiana»; ed ha aggiunto che è rimasto incontestato sia l'accertamento dello stato d'insolvenza, sia quello del ricorrere del possesso dei requisiti ex art. 1 1. fall.; - che non svolgono difese gli intimati; - che con atto datato 22 febbraio 2021 il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
RITENUTO - che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. e multis Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); - che non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, non svolgendo difese gli intimati; Ric. 2018 n. 34770 sez. M1 - ud. 02-03-2021 -2-
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2021. Il Presidente