Italian Supreme Court dismisses appeal for material error correction due to omitted factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible under Article 391bis of the Code of Civil Procedure. The applicant argued he was wrongly excluded from a compensation list because he completed his specialization course after January 29, 1982. The Court determined this was not a material error but an omission in the lower court's evaluation of documentary evidence. Consequently, the request for correction was rejected as it involved a substantive assessment of facts rather than a clerical mistake.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391bis c.p.c.; The request for correction of a material error is inadmissible when the omission constitutes an erroneous evaluation or perception of documentary content rather than a clerical mistake.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27006-2020 proposto da: ALEGIANI SAGNOTTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA TEULADA, 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO AMORUSO, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - intimato - avverso l'ordinanza n.20093/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Alberto Alegiani Sagnotti, unitamente ad altri soggetti, premesso di aver frequentato la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università Cattolica del sacro cuore, convenne in giudizio presso il Tribunale di Roma vari Ministeri chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati per aver recepito la normativa introdotta dalle direttive comunitarie oltre i termini fissati. Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione e per l'infondatezza del diritto, con sentenza che fu appellata; la Corte territoriale respinse l'impugnazione, ritenendo infondate le domande di pagamento e di risarcimento in quanto proposte da coloro che s'erano iscritti presso le scuole di specializzazione prima del 1982 o nel medesimo anno, mentre le ulteriori voci di danno richieste, con riferimento al mancato punteggio e del titolo, erano ritenute inaccoglibili per omessa prova del danno.
L'Alegiani Sagnotti ed altri medici ricorsero per cassazione; la Corte Suprema decise con ordinanza del 2019, accogliendo il motivo relativo ai medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione successivamente al 29.1.82, rigettando invece il ricorso proposto da coloro che avevano iniziato i corsi in una data precedente. Avverso tale ordinanza, Alegiani Sagnotti propone ricorso per correzione di errore materiale riguardo alla parte dell'ordinanza che non ha incluso il ricorrente tra gli aventi diritto, cioè i Ric. 2020 n. 27006 sez. MI - ud. 04-05-2021 -2- medici che avevano iniziato i corsi di specializzazione dopo il 29.1.82, atteso che dal ricorso si evinceva che appunto il ricorrente era tra coloro che aveva frequentato i corsi dopo la suddetta data.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il ricorso ex art. 391bis c.p.c., è inammissibile in quanto la questione prospettata non configura, neppure astrattamente, un errore materiale, bensì un'omissione valutativa di fatti documentali decisivi del giudizio, ovvero un'erronea valutazione o percezione del contenuto di documenti. Infatti, il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia accolto la sua impugnazione, sebbene il suo nominativo fosse, a suo dire, incluso nell'elenco dei medici aventi diritto al richiesto risarcimento poiché avrebbe frequentato i corsi di specializzazione dopo il 29.1.82.
E' evidente che la doglianza non riguardi un mero errore materiale, bensì un omesso esame dei documenti prodotti. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio