Cassation court dismisses appeal as withdrawn with cost compensation, citing lack of specific grounds and procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings, ordering cost compensation between the parties. The appellant, BPER Credit Management, had filed a cassation appeal against a lower court decision that rejected their request to invalidate a credit information report (c.t.u.) used to determine usurious interest rates. Although the appellant alleged violations of procedural rights regarding the acquisition of documents and the calculation of interest rates, the court noted that a withdrawal act had been deposited and accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that the judgment was extinguished under Article 306 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: When a party deposits a withdrawal act accepted by the opposing party, the proceedings are extinguished without the need to examine the merits of the substantive or procedural complaints raised in the appeal.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27756-2019 proposto da: BPER CREDIT MANAGEMENT s.c.p.a., in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria in nome e per conto di BPER BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SOLE, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO VOLINO, con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- FALLIMENTO della SOLOFRA SKINS PRODUCTIONS s.r.1., in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA FERRANTE, con procura speciale in calce al controricorso, sulla base dell'autorizzazione del giudice delegato; - COlItt017.COMIUE — avverso la sentenza n. 5070/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'08/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza del 10.11.11, il Tribunale di Avellino accolse la domanda proposta dalla curatela del fallimento della "Solofra Skins Production" s.r.l. e da Alfonso, Cosimo e Cristiano Lettieri, quali fideiussori della società e per l'effetto: condannò la Banca della Campania s.p.a. (oggi BPER) al pagamento della somma di euro 139.653,48 oltre interessi legali, ritenendo valide le contestazioni degli estratti-conto; dichiarò nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità per interessi e c.m.s. usurari ex art. 644 c.p.c.; dichiarò la validità dello jus variandi dei tassi di interesse; rigettò la domanda di risarcimento dei danni e quelle dei fideiussori perché privi di legittimazione.
La Banca propose appello, censurando la sentenza impugnata per aver fondato la decisione sulla c.t.u., da considerare invalida per l'acquisizione irrituale di documentazione. Resisteva la curatela. Con sentenza dell'8.11.18 la Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame in quanto ripropositivo delle istanze già formulate, essendo dunque privo di specificità, rilevando pertanto la formazione di un giudicato interno sulla pronuncia impugnata. Ric. 2019 n. 27756 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -2- La BPER Credit Managment s.c.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi.
Resiste il fallimento con controricorso. RITENUTO CHE Il primo deduce motivazione apparente, avendo la Corte d'appello ritenuto generici i motivi di gravame senza una reale argomentazione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 183, comma 6, e 188, comma 2, c.p.c., per aver la Corte territoriale recepito acriticamente la c.t.u., che era stata espletata utilizzando una lettera acquisita in violazione del contraddittorio (inviata dalla banca alla società poi fallita relativa ad una comunicazione di compensazione, estinzione di finanziamenti esteri, all'addebito di insoluti, vendita di quote di fondi costituiti in pegno e di trattenimento di somme pignorate da terzi).
Il terzo motivo, in subordine, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c. e della I. n. 108/96, avendo la Corte d'appello recepito la c.t.u. in ordine all'accertamento dei tassi usurari senza tener conto delle censure formulate al riguardo circa la corretta applicazione del TEG per la comparazione degli interessi addebitati e l'inclusione della c.m.s. nel calcolo dello stesso TEG. Va osservato che parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte, che prevede la compensazione delle spese, per cui il giudizio va estinto ex art.306 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. SI-2'4' t-23.4-41)(2A.AAQ Così deciso nella camera di consiglio del 4 maggio 2021. Giudiziario da Cior