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Ordinanza — n. 25202/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal grounds and failure to raise nullity of contract ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25202/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to properly raise grounds for the lower court's decision. The appellant argued the appellate court should have nullified the contract ex officio regarding usurious interest rates, but this issue was not included in the appeal itself. Consequently, the court held that since the matter was not contested in the second instance, it could not be raised later, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; The court cannot raise ex officio a ground of nullity for a contract or clause if it was not the subject of the appeal and the party did not reproduce the objection, as the issue is already covered by the internal res judicata.

Parole chiave

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inadmissibility appeal ex officio nullity internal res judicata usurious interest rates contractual clause validity spese bancarie divieto di finanziamento monetario diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione di norme di legge e vizi processuali, ex art. 360, nn.
Art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass., n.21906/19
04-05-2021 -3- l'eventuale motivo d'impugnazione, né allegato di averlo formulato- per cui non sarebbe stato possibile il rilievo ufficioso della dedotta nullità, poiché sulla questione si era ormai formato il giudicato interno (Cass., n.21906/19).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26220-2019 proposto da: BONARO ANGELA, in proprio ed in qualità di erede legittima - coniuge - del sig. Angelo Scala, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA TARANTO 136, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANO MASTRANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO SCALA, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- BPER CREDIT MANAGEMENT s.c.p.a., in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria di BPER BANCA s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROIANI, rappresentz e difeWilz terEiMita all'avvocato GIANFRANCO MINICO', con procura speciale in atti; - controficorrente - avverso la sentenza n. 177/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Angelo Scala e Angela Bonaro, con citazione notificata il 29.4.04, proposero opposizione avverso il decreto monitorio emesso, nel 2004, dal Tribunale di Catanzaro con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della Banca popolare di Crotone s.p.a. (oggi BPER s.p.a.) della somma di euro 41.527,76 oltre al tasso annuo del prime rate ABI, eccependo: l'insussistenza dei presupposti dell'ingiunzione per mancata prova del credito fatto valere, formatosi per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e per l'erroneo computo degli importi della c.m.s. in violazione degli accordi contrattuali.

La Banca si costituì, resistendo all'opposizione. A seguito di c.t.u. contabile, con sentenza emessa il 21.3.13, il Tribunale revocò il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento della somma di euro 20.700,54 oltre interessi convenzionali dell'8,25°/0 annuo dal 30.6.02. Angela Bonaro appellò tale sentenza, in proprio e quale erede legittima del defunto coniuge Angelo Scala, con cinque motivi, lamentando che il Tribunale, nel ricalcolo delle somme dovute alla banca, avesse applicato la capitalizzazione annuale degli interessi, invece che eliminarla del tutto, e la c.m.s., oltre ad Ric. 2019 n. 26220 sez.

M1 - ud. 04-05-2021 -2- applicare un tasso degli interessi superiore a quello legale; si costituì la banca, resistendo all'impugnazione. A seguito di nuova c.t.u. contabile diretta a rideterminare il debito relativo al conto corrente per cui è causa espungendo la capitalizzazione annuale e la c.m.s., con sentenza emessa 1'1.2.19, la Corte d'appello ha accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Bonaro al pagamento della somma di euro 16.516,79 oltre agli interessi convenzionali al tasso dell'8,5°/0 dal giugno 2002, compensando parzialmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Angela Bonaro ricorre in cassazione con due motivi. Resiste la BPER con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione di norme di legge e vizi processuali, ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in quanto la Corte d'appello ha rideterminato il saldo debitore del conto corrente, espungendo l'anatocismo, senza però dichiarare d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente e della clausola di determinazione del tasso d'interesse superiore a quello legale, poiché mai sottoscritta specificamente. Il secondo motivo denunzia vizi processuali in ordine alla condanna alle spese del giudizio, considerati i vizi di cui al primo motivo.

Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia rilevato d'ufficio la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso degli interessi convenzionali ultralegali, in quanto non specificamente sottoscritta. Ora, va osservato che tale questione non risulta che sia stata oggetto dell'appello- non avendo peraltro il ricorrente riprodotto Ric. 2019 n. 26220 sez. M1 - ud. 04-05-2021 -3- l'eventuale motivo d'impugnazione, né allegato di averlo formulato- per cui non sarebbe stato possibile il rilievo ufficioso della dedotta nullità, poiché sulla questione si era ormai formato il giudicato interno (Cass., n.21906/19).

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si tratta di un'autonoma censura, dato che il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese contenuta nella sentenza impugnata in questa sede. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13 ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 4 maggio 2021. N I PreSidre '0Q -->nn-n De