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Ordinanza — n. 25134/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of motivation and violation of good faith principles regarding tax assessment timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial due to procedural flaws. The Agency of Revenue argued that the lower court violated principles of good faith and collaboration by issuing a tax assessment the day after document submission, while also claiming the court failed to examine prior email evidence and omitted reasoning on non-existent invoices. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to logically connect the administrative speed to a breach of good faith and ignored the submitted documents when ruling on the existence of invoices.

Regesto Legislator

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Art. 10 della legge 212/2000; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The principle of good faith is not violated by the administrative speed of issuing a tax assessment, and a judgment is void if it omits or superficially addresses the evidence regarding the existence of invoices without logical analysis.

Parole chiave

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tax assessment timing principle of good faith omitted motivation non-existent invoices administrative efficiency contradictory procedure Cassation review procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 10 della legge 212/2000
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24452/18
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17388-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ADRIA GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 1810/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 17388 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ,con sentenza n.202/13 ,sez 3 ,accoglieva il ricorso proposto da Adria Giuseppe avverso l'avviso di accertamento THS017302969 per Irpef ed Iva 2007. Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che , con sentenza 1810/03/18, rigettava l'impugnazione Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Il contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione dell'art 10 della legge 212/2000 per avere la sentenza ritenuto la violazione del principio di collaborazione e buona fede per essere stato emesso l'avviso di accertamento il giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte del contribuente. Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio costituiti dall'avvenuto esame della documentazione fornita dal ricorrente e dal fatto che la stessa era già stata in precedenza inviata via e-mail dal contribuente.

Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all'art 360 ,comma 1, n. 4 cpc in relazione all'avviso di accertamento ed alla inesistenza delle operazioni. Il primo motivo ed il secondo motivo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono manifestamente fondati. Invero, l'articolo 10 della legge 212/2000, al di là della affermazione di principio di cui al primo comma, concerne la disciplina delle sanzioni e degli interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni dell'Amministrazione ovvero sussistano delle obiettive condizioni di incertezza in ordine all'applicazione di una norma.

Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie in cui si contesta all'Amministrazione di avere emanato l'avviso di accertamento il giorno successivo alla ricezione dei documenti trasmessi presentati dal contribuente. Tale circostanza è di per sé irrilevante in quanto la rapidità con cui viene emanato un provvedimento dell'Amministrazione non è in grado di costituire una violazione del principio di buona fede .La denunciata" solerzia" è infatti di regola un elemento positivo di efficienza dell'attività amministrativa L'unico aspetto suscettibile di ipotetica applicazione potrebbe, caso mai, essere quello della violazione del contraddittorio, ove ne sussistessero i presupposti previsti dalla legge, come ,ad esempio, nel caso, che qui non ricorre, dell'accesso da parte dell'Amministrazione presso il contribuente per effettuare verifiche ed acquisire documenti; circostanza del resto neppure dedotta dal ricorrente.

In tale contesto si evince anche la fondatezza del secondo motivo, con cui l'Amministrazione riporta alcuni brani dell'avviso di accertamento da cui risulta l'avvenuto esame della documentazione prodotta dal ricorrente e si dà atto che la documentazione consegnata dal contribuente dava conferma di quella già trasmessa via e-mail. La sentenza non ha dato in alcun modo omissivamente conto di dette circostanze. I due motivi vanno pertanto accolti. Parimenti manifestamente fondato è il terzo motivo. La sentenza è invero basata su due distinte affermazioni ,la prima è già stata esaminata in relazione ai primi due motivi di ricorso, mentre la seconda consiste nella ritenuta non utilizzazione di fatture soggettivamente od oggettivamente inesistenti da parte del contribuente.

Tale affermazione è stata pronunciata senza alcun esame e valutazione dell'avviso di accertamento ( il cui testo è riportato nel ricorso) ove venivano indicate numerose fatture e documenti di vario genere a dimostrazione dell'assunto dell'amministrazione. La decisione, basata unicamente sul supposto pregiudizio da parte dell'amministrazione nei confronti del contribuente senza alcun esame della documentazione oggetto di giudizio, è palesemente omessa in quanto puramente apparente non rispondendo ai requisiti minimi di cui all'ad 132 n. 4 cpc nonché al principio costituzionale di cui all'ad 111 Cost. di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali Occorre rammentare che Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass 24452/18 ;Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM /// Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna ,in divers