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Ordinanza — n. 25133/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming registration tax is void due to pending property transfer judgment. Tax remains due regardless of pending litigation status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25133/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against a registration tax assessment issued while a property transfer judgment was pending. The taxpayers argued that the tax could not be levied because the transfer decision had been annulled by a prior ruling. The court held that registration tax applies to pending judgments and that the subsequent annulment creates a separate right to reimbursement rather than invalidating the original tax notice.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1, d.P.R. 131/1986; Art. 2932 c.c.: A judgment defining a property transfer, even if not yet final, is subject to registration tax, and any subsequent annulment does not invalidate the tax notice but establishes an independent right to reimbursement.

Parole chiave

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registration tax liability pending judicial decision property transfer judgment tax reimbursement right judicial annulment effect tax notice validity registration office procedure ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, d.P.R. 131/1986
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli articoli dell'art. 37 e 54 del d.P.R.
Art. 2932 c.c.
131/1986, la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 37 d.P.R. 131/1986
Anche in relazione all'ipotesi relativa alla fattispecie oggetto del presente giudizio questa Corte ha ribadito che, a norma dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, la sentenza di trasferimento ex art.
art. 2932 c.c
131/1986, la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12736/2014
Cass. 12480/2018
Cass. 23468/2007
è soggetta a imposta proporzionale di registro sebbene non ancora definitiva e malgrado l'eventuale riforma, quest'ultima non incidendo sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, ma integrando un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o rimborso (Cass. 23468/2007 Rv.
Cass. 17053/2013
Cass. 29293/2017
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Testo completo

.7L‘r ORDINANZA sul ricorso 16812-2019 proposto da: DONATI ANNA MARIA, MASSIMI FLAVIA , MASSIMI LUCA, quali eredi di MASSIMI RENATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIb, 7, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELVIRA MATAROZZI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8152/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 16812 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma , con sentenza n. 1206/17 ,sez 41 ,rigettava il ricorso proposto da Donati Anna Maria, Massimi Flavia e Massimi Luca avverso l'avviso di liquidazione 201002SC0000041070001002003 per imposta registro . Avverso detta decisione i ricorrenti proponevano appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 8152/2018, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado. Avverso la detta sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

L'Amministrazione non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli articoli dell'art. 37 e 54 del d.P.R. 131/1986, poiché ,essendo stata cassata da questa Corte con la sentenza 13867/18 la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4107/11, che aveva disposto in favore dei ricorrenti il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Terracina via del Porto 23, l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni relativa all'omesso pagamento dell'imposta di registro non poteva essere emesso.

Con il secondo motivo lamentano l'omesso esame di una circostanza decisiva costituita dall'oggettivo impedimento di procedere alla trascrizione della sentenza della Corte d'appello e quindi ottenere l'effetto traslativo. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.

Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014 da ultimo Cass 12480/18). Anche in relazione all'ipotesi relativa alla fattispecie oggetto del presente giudizio questa Corte ha ribadito che, a norma dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta proporzionale di registro sebbene non ancora definitiva e malgrado l'eventuale riforma, quest'ultima non incidendo sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, ma integrando un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o rimborso (Cass. 23468/2007 Rv. 601574;

Cass.17053/2013 Rv. 627175 ;Cass 29293/17). Ciò premesso, va osservato che la sentenza di questa Corte n. 13867/18 ,che ha annullato la sentenza della Corte d'appello che aveva disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa, ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per il riesame dell'appello. Ciò implica che la causa sia ancora pendente e che nessun giudicato si è ancora formato onde trovano necessariamente applicazione i principi della giurisprudenza di questa Corte dianzi indicati. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La questione relativa alla dedotta questione in appello relativa all'impedimento a procedere alla trascrizione della sentenza della Corte d'appello deve ritenersi implicitamente rigettata dalla Commissione regionale in quanto la stessa afferiva alla fase esecutiva della sentenza della Corte d'appello ma lasciava comunque intatto il già citato principio applicabile al caso di specie e ,cioè, che l'imposta di registro è comunque dovuta anche se il giudicato non si è ancora formato e ciò ovviamente a prescindere dalla circostanza che la sentenza possa essere trascritta o meno ; questione ,tra l'altro, di cui dovrà occuparsi la Corte d'appello in sede di rinvio in quanto la citata sentenza n. 13867/18 di questa Corte ( riportata tra gli atti allegati al ricorso) ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale su tale questione degli attuali ricorrenti.

Il ricorso va dunque respinto. Non avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1- bis dell' articolo 13, comma 1-quater ,del d.P.R. 115 d